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Sentenza

Sentenza n. 2224/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3675/2023, del 28.12.2023

Giustizia amministrativa202503275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3675/2023, recante condanna al riconoscimento del beneficio economico della Carta Docente per gli anni scolastici 2016/17-2019/20

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero il 2 gennaio 2024, deducendo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 senza che l'amministrazione avesse provveduto al pagamento del beneficio di euro 500 annui, per complessivi euro 2.000. Ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso principale, accertando l'inottemperanza del Ministero a una sentenza passata in giudicato. Ha ritenuto provati il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo e l'assenza di pagamenti, anche parziali; inoltre, il credito non risultava contestato né nell'an né nel quantum. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere gli atti necessari al pagamento, a carico dell'amministrazione. Ha invece respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sussistenti ragioni ostative connesse alle difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio, dallo stato della finanza pubblica e, soprattutto, dall'esiguità del debito, tale da rendere la penalità eccessivamente afflittiva. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato per accertare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ma la sanzione è stata esclusa in presenza di manifesta iniquità o altre ragioni ostative valutate concretamente.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine senza pagamento, è configurabile l'inottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico della Carta Docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, l'inottemperanza può essere accertata quando il titolo è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l'amministrazione non ha effettuato il pagamento, neppure parziale.
  • Quando l'amministrazione si costituisce senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'adempimento, tale comportamento non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza ove la documentazione e le dichiarazioni della parte dimostrino il mancato pagamento.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a provvedere, con facoltà di delega, in caso di inutile decorso del termine.
  • L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, valutate concretamente le circostanze, le difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio, dallo stato della finanza pubblica o dall'esiguità del debito rendano la penalità manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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