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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17043/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto di sequestro probatorio del telefono cellulare disposto il 19/09/2025 in relazione a indagini per diffamazione e molestie telefoniche, deducendo: nullità e carenza di motivazione ex art. 63 c.p.p.; violazione delle garanzie difensive perché ascoltato dalla polizia giudiziaria senza difensore e senza prova di resistenza; eccessiva ampiezza e natura esplorativa del sequestro (acquisizione dell'intero device senza criteri di selezione dei dati, senza perimetrazione temporale e senza indicazione dei tempi per l'estrazione della copia forense e la restituzione dei dati non pertinenti). Denuncia inoltre che il Tribunale del riesame si è sostituito al P.M. nel fissare la finalità del sequestro e che il sequestro si è protratto sine die a causa di problemi tecnici impedendo la copia forense, senza termini o meccanismi di controllo.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio sia il decreto di sequestro del 19/09/2025 sia l'ordinanza del Tribunale di Potenza che lo aveva confermato. La Corte ha rilevato carenza di motivazione sul punto della necessità dell'intero sequestro, assenza di criteri di selezione, mancanza di perimetrazione temporale e di termini per l'estrazione e la restituzione dei dati non pertinenti, nonché l'illegittimità del riesame che integra il titolo cautelare invece di valutare il decreto. Ha disposto la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto e la comunicazione al Procuratore della Repubblica di Lagonegro per l'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per denunciare nullità del decreto quando manca una motivazione adeguata sulle ragioni specifiche del sequestro; la Corte ne richiede applicazione per valutare la legittimità del provvedimento.

  • art. 364 e ss. cod. proc. pen.

    Riferimento alle garanzie difensive nelle operazioni di polizia giudiziaria: il ricorrente denuncia di essere stato sentito senza la presenza del difensore, rilevando l'illegittimità delle dichiarazioni rese e la violazione delle garanzie procedurali.

  • artt. 253 - 352 (cfr. co. 4-bis) cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai limiti e alle modalità del sequestro probatorio e alla necessità di prevedere termini e garanzie per la conservazione, copia forense e restituzione dei dati; la Corte registra la violazione di tali principi quando il sequestro si prolunga senza regole.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine ai limiti della motivazione del ricorso alla Corte di cassazione; il ricorso è stato ammesso nei limiti richiesti da tale norma.

  • Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 (Bevilacqua)

    Principio consolidato secondo cui il giudice del riesame non può supplire alle scelte discrezionali del P.M. disegnando ex novo il perimetro delle finalità del sequestro; la Corte lo applica per censurare il Tribunale che ha integrato il titolo cautelare.

  • Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025 (Donadini) e Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024 (Corsaro)

    Giurisprudenza più recente che stabilisce i requisiti specifici per il sequestro di dispositivi informatici: il decreto del P.M. deve indicare se il sequestro è esteso/onnicomprensivo o, in alternativa, le informazioni ricercate; i criteri di selezione del materiale, la eventuale perimetrazione temporale e i tempi per la selezione e la restituzione della copia informatica dei dati non rilevanti. La Corte segue e applica questi principi.

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro di un dispositivo informatico deve motivare in modo specifico la necessità di acquisire l'intero device oppure indicare le informazioni puntuali oggetto di ricerca; non è sufficiente una motivazione generica o formula di stile.
  • Devono essere indicati criteri chiari di selezione del materiale e, se del caso, una perimetrazione temporale dei dati di interesse, soprattutto quando i confini temporali dell'imputazione provvisoria differiscono da quelli dei dati presenti sul device.
  • Il P.M. deve prevedere tempi certi e meccanismi di controllo per l'estrazione della copia forense e la restituzione della copia informatica o del dispositivo relativo ai dati non pertinenti; la protrazione sine die è illegittima.
  • Il giudice del riesame non può sopperire alle carenze motivazionali del decreto del P.M. delineando ex novo finalità o limiti del sequestro; se il decreto è carente, la via corretta è l'annullamento.
  • Le operazioni di polizia giudiziaria che coinvolgono l'indagato richiedono il rispetto delle garanzie difensive (presenza del difensore, prova di resistenza quando rilevante); dichiarazioni raccolte senza tali garanzie possono essere dichiarate inutilizzabili.
  • Il sequestro non può avere carattere esplorativo: la misura deve rispettare il principio di proporzionalità tra finalità probatorie e sacrificio della disponibilità dei dati personali.
  • In caso di difficoltà tecniche nell'effettuare la copia forense, è necessario prevedere termini alternativi o misure sostitutive e comunicarli formalmente; l'assenza di soluzioni e di termini giustifica l'annullamento e la restituzione.

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