Cassazione Penale, Sentenza n. 32956/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del 13/09/2022 della Corte di Appello di Firenze, che confermava la condanna emessa dal Tribunale di Livorno del 10/10/2021 ai sensi dell'art. 6-bis L. 401/89. Il ricorrente deduce un vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilita' per speciale tenuita' del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., eccependo circostanze ritenute dimostrative della tenuita' come: la partita riferita a un campionato di serie minore, la condotta limitata (attesa che una candela si spegnesse), e l'assenza di dedizione abituale ad attività criminose.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo una mera rivalutazione personale dei fatti non consentita in sede di legittimita'. Ha ricordato che il sindacato di legittimita' non puo' sostituirsi al giudice del merito ricostruendo diversamente gli elementi fattuali, salvo che non emergano vizi di macroscopica evidenza (manifesta illogicita', contraddittorieta' o mancanza della motivazione percepibili ictu oculi). Per tali ragioni il ricorso e' stato dichiarato inammissibile; il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 6-bis L. 401/1989
Norma applicata in base alla quale il ricorrente era stato condannato; la Cassazione non entra nel merito della valutazione di prova che ha portato alla condanna.
art. 131-bis c.p.
La deduzione difensiva richiedeva l'applicazione della causa di non punibilita' per speciale tenuita'. La Corte ha ritenuto che la mera prospettazione di elementi attenuanti non integrasse un vizio di motivazione tale da consentire il sindacato di legittimita', sicche' non sussisteva ragione per riformare la decisione di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'imposizione delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilita' del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilita' del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilita' e alla decisione di non escludere, comunque, l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende se non emergono elementi che indichino la presentazione del ricorso senza colpa.
Giurisprudenza di legittimita' (richiami: Sez. 6, n. 47204/2015; Sez. 6, n. 22256/2006; Sez. 1, n. 42369/2006; Sez. un., n. 24/1999; Sez. un., n. 12/2000; Sez. un., n. 47289/2003)
Precisa i limiti del sindacato di legittimita': la Corte di Cassazione non puo' effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove salvo che emergano vizi di manifesta illogicita', mancanza o contraddittorieta' della motivazione percepibili ictu oculi.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non e' sede per una nuova valutazione dei fatti: il ricorso che si risolve in una diversa lettura della prova e' inammissibile.
- Per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilita' per speciale tenuita' (art. 131-bis c.p.) e' necessario dimostrare elementi obiettivi e persistenti che rendano il fatto di minor offensivita' e la scarsa pericolosita' dell'agente; mere argomentazioni di favore non sono sufficenti in sede di legittimita'.
- Il vizio di motivazione rilevante in Cassazione deve essere di macroscopica evidenza (manifesta illogicita', contraddittorieta' o mancanza) in modo da risultare evidente anche con un controllo sommario.
- Se il ricorso e' dichiarato inammissibile, il ricorrente puo' essere condannato alle spese processuali e ad un pagamento alla Cassa delle Ammende, salvo che risulti che il ricorso sia stato presentato in buona fede senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.
- Nelle impugnazioni basate su questioni di tenuita' del fatto conviene curare in appello e nei relativi atti di merito l'emersione e la documentazione degli elementi che comprovino la minima offensivita' e l'assenza di pericolosita' sociale, poiche' tali elementi difficilmente saranno riaperti in Cassazione.
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