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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29814/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La decisione impugnata era una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p. in relazione al reato di evasione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sostanza, la mancata valutazione di elementi che avrebbero dovuto condurre al proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, sia perché tale censura non è consentita nel giudizio di legittimità avverso una sentenza ex art. 444 c.p.p. ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sia perché formulata in modo del tutto generico, senza specifica indicazione di elementi concreti.

Norme richiamate

  • artt. 444 e ss. c.p.p.

    La sentenza impugnata era stata pronunciata all'esito di un rito speciale di patteggiamento.

  • art. 129 c.p.p.

    La richiesta di proscioglimento immediato per causa evidente non è stata ritenuta deducibile nei termini prospettati dal ricorrente nel caso esaminato.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    È stata richiamata come norma che esclude la proponibilità del motivo dedotto contro la sentenza di patteggiamento.

  • Cassa delle ammende

    La Corte ha disposto il pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione non può essere fondato sulla mancata valutazione di elementi prospettati ai fini del proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando la legge non consente tale censura nel perimetro del controllo di legittimità.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e argomentato: la deduzione meramente generica, priva dell'indicazione concreta degli elementi asseritamente decisivi, è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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