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Ordinanza

Ordinanza n. 40/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. 168910 del 27.11.2025 del Direttore del Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel mondo e marketing del territorio, con il quale è stata comunicata la non ricevibilità della candidatura presentata dalla ricorrente in relazione all’AVVISO PUBBLICO: INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE SOCIETA’ E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE – II EDIZIONE. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3677 DEL 25.06.2025; - della Determinazione dirigenziale – Area Seconda, Servizio politiche culturali, di promozioni turistica e sportiva – Rapporti con i Molisani nel mondo – Marketing del territorio n. 7195 del 28.11.2025, con la quale la Regione Molise ha approvato definitivamente la graduatoria delle domande e relativi allegati; - del preavviso di rigetto della domanda della ricorrente; - ove occorrer possa, della Determinazione dirigenziale – Area Seconda, Servizio politiche culturali, di promozioni turistica e sportiva – Rapporti con i Molisani nel mondo – Marketing del territorio n. 5141 del 04.09.2025, con la Regione Molise ha approvato con riserva l’elenco delle istanze non ricevibili, nonché dei relativi allegati; - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202600039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non ricevibilità della candidatura nell’ambito di un avviso pubblico regionale, unitamente agli atti di approvazione dell’elenco delle istanze non ricevibili e della graduatoria definitiva

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento con cui la Regione Molise ha comunicato la non ricevibilità della candidatura presentata nell’ambito dell’avviso pubblico per il sostegno alle società e agli enti di promozione turistica e culturale, nonché la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva, il preavviso di rigetto e, ove occorrente, la precedente determinazione di approvazione con riserva dell’elenco delle istanze non ricevibili. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso principale. In sede cautelare, il TAR aveva accolto la domanda e disposto l’accantonamento, da parte dell’Amministrazione, della massima somma dell’aiuto economico eventualmente riconoscibile alla ricorrente in caso di accoglimento del ricorso, fissando per il merito l’udienza pubblica del 15 luglio 2026. La ricorrente ha quindi proposto istanza di esecuzione della misura cautelare ai sensi dell’art. 59 c.p.a., sostenendo che la Regione fosse rimasta inottemperante al decisum cautelare.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’istanza di esecuzione della misura cautelare. Dopo la proposizione dell’istanza, la Regione ha documentato, con nota del 14 aprile 2026 e relativa documentazione, l’avvenuta esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 19/2026 mediante l’accantonamento della somma indicata dal Tribunale. Tale adempimento ha fatto venir meno l’interesse attuale della ricorrente a ottenere un ulteriore ordine giudiziale di esecuzione. Il giudizio principale di annullamento non è stato definito: è stata confermata l’udienza pubblica del 15 luglio 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 59 c.p.a.

    Disciplina l’istanza di esecuzione delle misure cautelari; una volta documentata l’avvenuta esecuzione del provvedimento cautelare, l’istanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • L’istanza di esecuzione di una misura cautelare è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo la sua proposizione, l’amministrazione dimostri di avere integralmente eseguito il comando cautelare.
  • L’interesse a ottenere un ordine giudiziale di esecuzione della misura cautelare deve sussistere al momento della decisione; l’adempimento medio tempore dell’amministrazione elimina l’utilità concreta della pronuncia esecutiva.
  • La definizione dell’istanza di esecuzione della misura cautelare per sopravvenuta carenza di interesse non determina la definizione del giudizio principale, che resta pendente e deve essere trattato alla data fissata per il merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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