Cassazione Civile, Ordinanza n. 17678/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il testo riguarda non il merito di una controversia sostanziale, ma la correzione di un decreto di estinzione del giudizio di cassazione. Il giudizio originario era stato estinto perché, dopo la formulazione di una proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., non era stata presentata istanza di decisione. Successivamente il difensore della parte controricorrente ha segnalato un errore materiale nel decreto di estinzione: nel capo sulle spese, la Corte aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, ma aveva omesso di disporne la distrazione in favore del difensore antistatario, nonostante la specifica istanza formulata in calce al controricorso. La richiesta era dunque di correggere il dispositivo inserendo l’inciso relativo alla distrazione delle somme in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La decisione
La Corte ha ritenuto configurabile un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione e ha disposto la correzione del decreto di estinzione del 30/10/2025. Ha ordinato di inserire, nel capo del dispositivo relativo alle spese, le parole con cui le somme vengono distratte in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi anticipatario. Ha inoltre disposto che la Cancelleria provveda all’annotazione sull’originale del provvedimento e alle comunicazioni di rito, senza pronunciare sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
La mancata istanza di decisione dopo la proposta di definizione anticipata comporta l’estinzione del giudizio; il relativo decreto può poi essere oggetto di correzione se contiene un errore materiale nel capo sulle spese.
Quando vi sia specifica istanza del difensore antistatario, il giudice deve liquidare le spese a favore del procuratore costituito e anticipatario, disponendo la distrazione delle somme.
Cass., Sez. U., 7/07/2010, n. 16037
È richiamata a fondamento dell’utilizzabilità del procedimento di correzione dell’errore materiale per omissioni relative alla distrazione delle spese.
Cass., Sez. U., 5/11/2021, n. 32200
È richiamata a conferma che il procedimento di correzione è praticabile nei casi di omissione della distrazione delle spese.
Cass., Sez. U., 14/11/2024, n. 29432
È richiamata per affermare che, nel procedimento di correzione dell’errore materiale in materia di distrazione delle spese, non occorre provvedere sulle spese del procedimento stesso.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, quando vi sia stata apposita istanza, integra un errore materiale del provvedimento correggibile con il relativo procedimento, senza necessità di un nuovo giudizio sul merito.
- Nel giudizio di cassazione definito per estinzione ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., il capo sulle spese resta suscettibile di correzione se il dispositivo non recepisce integralmente la richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c.
- In sede di correzione dell’errore materiale relativo alla distrazione delle spese non è necessario adottare un autonomo provvedimento sulle spese del procedimento di correzione.
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