Cassazione Penale, Ordinanza n. 16834/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania. L'unico motivo dedotto riguardava il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La difesa sosteneva, in sostanza, che dovesse essere applicata la causa di non punibilità nonostante la condanna per spaccio; la Corte di merito aveva invece ritenuto non configurabile la tenuità in ragione del carattere organizzato e continuativo dell'attività illecita, desunto anche dall'installazione presso l'abitazione dell'imputato di sistemi di videosorveglianza con monitor collegato alla telecamera sul portone d'ingresso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non manifestamente illogico l'apprezzamento fattuale della Corte territoriale sull'esclusione della particolare tenuità del fatto, sottolineando che il giudizio ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva di tutte le peculiarità del caso concreto e non soltanto dell'entità dell'offesa al bene giuridico. In conseguenza dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la valutazione complessiva delle circostanze concrete, incluse quelle relative alle modalità organizzate e continuative della condotta, esclude un disvalore minimo della fattispecie.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della sanzione pecuniaria.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica ove l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590
Il giudizio di tenuità richiede una valutazione complessa di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, riferite alla condotta in termini di possibile disvalore, e non solo dell'entità dell'aggressione del bene giuridico.
Massime di principio
- Il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione globale della concreta fattispecie, comprensiva delle modalità della condotta, della sua organizzazione e della sua eventuale continuità, non essendo sufficiente il solo apprezzamento dell'entità del danno o del pericolo.
- La motivazione della corte di merito sul diniego dell'art. 131-bis c.p. è insindacabile in cassazione quando si fonda su un apprezzamento fattuale non manifestamente illogico.
- La presenza di elementi indicativi di un'attività illecita organizzata e continuativa è incompatibile, di regola, con la qualificazione del fatto come di particolare tenuità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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