Cassazione Penale, Sentenza n. 14561/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in cassazione, proposto dall'avv. Giuseppe Lepori per Garau, contestava la sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità penale per minaccia aggravata con coltello nei confronti di Salvatore Casu e aveva rideterminato la pena a 2 mesi di reclusione revocando la sospensione condizionale. Le censure erano due: (1) vizio di motivazione perché la Corte territoriale avrebbe inserito nella motivazione un periodo riferito ad un diverso soggetto (De Medio), estraneo alla vicenda; (2) vizio di motivazione per presunto travisamento dei fatti, sostenendo che i giudici d'appello avevano erroneamente ritenuto che Garau fosse entrato due volte nel luogo di lavoro della vittima, mentre le risultanze indicavano che era invece fuggito inseguito dalla vittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che, pur essendo presente una frase erronea riferita a De Medio, dalla lettura complessiva della motivazione emergeva una logica, completa e chiara valutazione del compendio probatorio a carico dell'imputato e l'errore era irrilevante ai fini della decisione, non essendo dimostrato dall'appellante alcun pregiudizio. Sul secondo motivo ha ritenuto che la censura costituiva una mera richiesta di riesame del merito e della valutazione delle prove (richiamo alla deposizione del teste Cescon) non proponibile in sede di legittimità; la sentenza d'appello aveva motivato coerentemente la valutazione delle prove. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. È stata respinta la richiesta di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e)
Norma richiamata in relazione ai motivi di ricorso per vizio di motivazione proponibili in cassazione; la Corte valuta che le censure mosse non dimostrano un vizio sostanziale della motivazione capace di rendere ammissibile il ricorso
Richiamata nella frase erroneamente inserita nella motivazione (riguardante l'impossibilità di pronunciare sentenza assolutoria ai sensi di tale norma); la Corte di Cassazione ha ritenuto l'inserimento irrilevante ai fini della decisione impugnata
Massime di principio
- Un errore o una frase erroneamente inserita nella motivazione non è di per sé sufficiente a rendere ammissibile il ricorso in Cassazione: occorre dimostrare che l'errore abbia influito in modo essenziale sulla decisione
- La Corte di Cassazione non è sede per un nuovo esame del merito o per la semplice rielaborazione dei fatti: i motivi che si riducono a un diverso apprezzamento delle prove sono generalmente inammissibili
- Per impugnare con successo un vizio di motivazione è necessario illustrare in che modo l'argomentazione del giudice sia illogica, contraddittoria o manifestamente priva di elementi probatori rilevanti, non limitandosi a segnalare errori formali
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, quando prevista, a somme in favore della Cassa delle Ammende
- La parte civile può essere esclusa dalla rifusione delle spese se non ha fornito un contributo determinante alla decisione fornendo solo conclusioni generiche (es. richiesta di inammissibilità o rigetto del ricorso)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14278/2023 del 05/04/2023
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14280/2023 del 05/04/2023
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14281/2023 del 05/04/2023
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14284/2023 del 05/04/2023
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14285/2023 del 05/04/2023
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14286/2023 del 05/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →