Cassazione Penale, Sentenza n. 26554/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del GIP di Milano che aveva respinto la richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione tra due reati di bancarotta (sentenza Corte d'appello Milano 17/09/2019 divenuta irrevocabile il 24/02/2021 e sentenza GIP 18/07/2019 divenuta definitiva il 22/03/2022). Il ricorrente censurava violazione di legge e vizi di motivazione (art. 606 c.p.p.) sostenendo che: 1) la mera distanza temporale non esclude la continuazione; 2) vi era identità di condotte, violazione delle stesse norme e collegamento di tempo e luogo; 3) la giurisprudenza recente consente di ritenere la continuazione anche quando non tutti i reati siano stati dettagliatamente progettati, purché vi sia una programmazione iniziale di più condotte in vista di un unico fine.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per avervi rinunciato il ricorrente con atto del 02/05/2023, ai sensi dell'art. 591, primo comma, lett. d) c.p.p. La Corte non ha esaminato il merito delle censure sulla continuazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in applicazione del criterio indicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, mancando elementi che escludano la buona fede nella proposizione del ricorso). Si segnala inoltre che il Procuratore generale aveva evidenziato una discrepanza documentale (ordinanza allegata non corrispondente a quella impugnata) chiedendone l'acquisizione, ma ciò è rimasto irrilevante dopo la rinuncia.
Norme richiamate
Norma invocata dal ricorrente per indicare i motivi di cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione); la Corte non ha pronunciato sul merito perche' il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia.
art. 591, primo comma, lett. d) cod. proc. pen.
Stabilisce l'inammissibilità dell'impugnazione quando il ricorrente rinuncia all'impugnazione; la Corte ha applicato questa norma per dichiarare inammissibile il ricorso.
Prevede le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità (spese processuali e possibilita' di irrogare somme a carico del ricorrente); la Corte ha condannato al pagamento delle spese e disposto il versamento alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende non va applicata se vi e' prova che la parte ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso la Corte ha ritenuto mancanti elementi che giustificassero l'esenzione e ha comunque fissato una somma equa di euro 500,00.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, purché correttamente formata e sottoscritta, rende il ricorso inammissibile e impedisce che la Corte esamini il merito delle censure.
- La dichiarazione di rinuncia deve risultare da atto idoneo (qui firma autenticata dal difensore) per produrre l'effetto di inammissibilità previsto dall'art. 591 c.p.p.
- In caso di inammissibilità per rinuncia il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e comminare una somma a favore della Cassa delle ammende secondo quanto previsto dall'art. 616 c.p.p., salvo elementi che evidenzino l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
- Quando si impugna un provvedimento è fondamentale allegare correttamente gli atti impugnati; incongruenze documentali possono essere rilevate dalla parte pubblica e dalla Corte, ma perdono rilevanza se il ricorrente rinuncia all'impugnazione.
- Sulla continuazione tra reati: la giurisprudenza ammette che non sia necessaria una stretta vicinanza temporale se emerge una pianificazione o un'ideazione unitaria; tuttavia il giudice dell'esecuzione può valutare la distanza temporale insieme ad altri elementi (identità delle condotte, ruolo dell'agente, modalità, effetti) per escludere la continuazione quando emergono autonome vicende criminose o una persistente propensione a delinquere.
- Nel formulare una richiesta di riconoscimento della continuazione è utile allegare e documentare chiaramente elementi probatori che facciano emergere la programmazione unitaria delle condotte (piani, comportamenti analoghi, collegamento funzionale tra le condotte), perché la sola analogia di reato e la mera somiglianza normativa potrebbero non essere sufficienti.
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