Cassazione Penale, Sentenza n. 16491/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto l'impugnazione ex art. 310 c.p.p. avverso il rigetto dell'istanza di scarcerazione per decorso dei termini di custodia cautelare. La difesa deduceva la errata applicazione e interpretazione degli artt. 303 e 304 c.p.p. (calcolo dei termini massimi di custodia), sostenendo che non sussisteva il cosiddetto "doppio conforme" per effetto dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione (annullamento limitato alla circostanza aggravante della premeditazione), e contestava la mancata o insufficiente motivazione del Tribunale del riesame.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione fosse limitato alla sola valutazione della circostanza aggravante della premeditazione e non alla responsabilità dell'imputato; di conseguenza sulla responsabilità si era formato giudicato (doppia sentenza conforme) e dovevano applicarsi i limiti di durata della custodia cautelare previsti dall'art. 303, comma 4 c.p.p. (termine massimo di sei anni per reati con pena fino o oltre i venti anni/ergastolo). Tale termine non era ancora decorso, pertanto la misura cautelare era legittima. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
comma 1, lett. c) e d); comma 4
Articolo interpretato come criterio principale per determinare il termine massimo di custodia cautelare: se sulla responsabilità si è formato giudicato (doppia sentenza conforme) si applicano i termini di cui al comma 4 (es. sei anni per reati con pena dell'ergastolo o reclusione superiore a venti anni).
Rilevato per il computo dei termini massimi di fase; la giurisprudenza richiamata precisa che, in caso di annullamento con rinvio, i termini possono ricominciare dalla decisione di annullamento ma non oltre il doppio del termine massimo di fase computando l'intero periodo trascorso in custodia dall'origine.
Norma mediante la quale la difesa aveva proposto impugnazione avverso il provvedimento che aveva respinto l'istanza di scarcerazione; contestata la corretta applicazione degli artt. 303 e 304 nel provvedimento impugnato.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. in legge)
Richiamato solo in relazione alla presentazione di memorie/conclusioni scritte nei termini speciali stabiliti dal decreto legge (procedura in Cassazione).
Corte costituzionale, sent. n. 299 del 22 luglio 2005
Citata per la parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 303, comma 2; dalla giurisprudenza conseguente deriva l'indicazione su come conteggiare la custodia subita durante il giudizio di cassazione in caso di annullamento con rinvio.
Giurisprudenza di legittimità richiamata
es. Sez. 1, n. 7785/2008; Sez. 1, n. 24896/2013; Sez. 4, n. 10674/2013
Richiamati precedenti che stabiliscono: a) in caso di annullamento con rinvio i termini possono ricominciare ma si conta anche la custodia già trascorsa; b) quando l'annullamento riguarda solo un'aggravante e non la responsabilità, si considera formato il giudicato sulla responsabilità e si applicano i limiti dell'art. 303, comma 4.
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla con rinvio solo su una circostanza aggravante (e non sulla responsabilità), sulla responsabilità si è formato giudicato: si applicano i termini "doppio conforme"/comma 4 di art. 303 e non il ricalcolo esteso che tenga conto dell'intera fase sommata senza limiti.
- Se la Cassazione annulla la sentenza in punto di responsabilità (o non esiste una doppia sentenza conforme), per il computo dei termini massimi di custodia va considerato anche il periodo trascorso durante il giudizio di cassazione e i termini ripartono dalla decisione di annullamento, con limiti indicati dalla giurisprudenza (es. non oltre il doppio del termine di fase ove applicabile).
- In ricorsi contro il diniego di scarcerazione per decorso termini è cruciale argomentare se l'annullamento ha interessato la responsabilità o solo profili incidentali (aggravanti): la qualificazione dell'oggetto dell'annullamento decide il regime di calcolo dei termini cautelari.
- La difesa deve documentare e contestare esplicitamente l'esistenza del "doppio conforme" e, se opportuno, richiamare la giurisprudenza di legittimità (incluse Sezioni Unite e pronunce della Cassazione in materia di giudicato parziale) per sostenere che la pronuncia non è irrevocabile.
- Quando si prospetta la liberazione, è utile chiedere al giudice di riesame un'adeguata motivazione circa il computo dei termini e, in caso di adesione a orientamenti contrastanti, sollecitare l'esposizione delle ragioni specifiche che giustificano la scelta interpretativa del giudice.
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