Cassazione Penale, Sentenza n. 03004/2026 del 26/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Stefano Ceci ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 1 aprile 2025, resa a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione che aveva riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 56 cod. pen. e dell'art. 25, comma 1, legge 9 luglio 1990, n. 185. In grado di rinvio la Corte di appello aveva riformato la precedente decisione e rideterminato la pena, riconoscendo le attenuanti generiche e comminando una multa di 18.000 euro. Il ricorrente ha eccepito, tra l'altro, che la Corte di appello non aveva valutato le conclusioni scritte trasmesse dalla difesa a mezzo PEC il 26 marzo 2025 ai sensi dell'art. 23, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. La Cassazione ha inoltre rilevato la necessità di determinare il termine di prescrizione in ragione della rinnovata qualificazione del reato e degli effetti del tentativo e degli eventi interruttivi sopravvenuti.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibili e non manifestamente infondati i motivi di ricorso, in particolare quello sulla mancata valutazione degli atti trasmessi via PEC. Sul punto sostanziale, ha ricostruito il termine di prescrizione: la pena massima prevista dall'art. 25, comma 1, della legge n. 185/1990 è di 12 anni di reclusione; tale pena va ridotta di un terzo per il tentativo e successivamente aumentata di un quarto ai sensi dell'art. 161 cod. pen. per gli eventi interruttivi, determinando un termine di prescrizione di 10 anni. Detto termine è decorso il 17 agosto 2025, quindi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Considerata l'estinzione del reato per prescrizione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Riferimento alla disciplina del tentativo: la condotta è stata riqualificata come tentativo, con conseguente riduzione della pena di un terzo ai fini della determinazione del termine di prescrizione.
art. 25, comma 1, legge 9 luglio 1990, n. 185
Norma che prevede la pena massima per il reato contestato (12 anni di reclusione); tale parametro è stato utilizzato per calcolare il termine di prescrizione.
Prevede l'aumento della pena ai fini della determinazione della prescrizione in presenza di eventi interruttivi sopravvenuti; applicato con l'aumento di un quarto dopo la riduzione per tentativo.
art. 23, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma che disciplina l'uso della PEC per il deposito di atti processuali; la Corte ha ritenuto fondata l'eccezione della difesa secondo cui le conclusioni trasmesse via PEC il 26 marzo 2025 non erano state valutate.
Massime di principio
- Quando la qualificazione del fatto cambia (es. riqualificazione in tentativo), va ricalcolata la prescrizione partendo dalla pena massima prevista per la nuova fattispecie, applicando riduzioni (es. un terzo per il tentativo) e successivi aumenti previsti (es. art. 161 cod. pen.)
- Se il termine di prescrizione si estingue prima della decisione definitiva o in corso del procedimento di impugnazione, il reato deve essere dichiarato estinto e la sentenza annullata senza rinvio laddove non resta più oggetto di giudizio
- La mancata valutazione di atti difensivi validamente notificati o depositati via PEC (secondo art. 23 d.l. 137/2020) costituisce un vizio che può essere rilevante ai fini dell'annullamento della decisione
- In presenza di più profili di vizio processuale, quando sussiste anche l'estinzione per prescrizione la Corte può non disporre il rinvio perché la statuizione di merito è resa inutile dall'estinzione del reato
- Difesa e difensori devono vigilare sul corretto deposito e sulla presa in considerazione degli atti trasmessi via PEC, segnalando tempestivamente alla Corte qualsiasi omissione per evitare pregiudizio processuale
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