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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20192/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla procedibilità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto pluriaggravato già confermata in appello è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato commesso ai danni di un distributore automatico di bevande e generi alimentari collocato all'interno di un edificio pubblico, individuato in un liceo artistico di Macerata. L'unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge per mancata declaratoria di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità, sostenendo che il reato non sarebbe stato procedibile d'ufficio e che la querela non sarebbe stata valida. La Corte ha però rilevato che, in base al combinato disposto degli artt. 624, terzo comma, e 625, primo comma, n. 7, c.p., il furto commesso in stabilimenti pubblici è procedibile d'ufficio; ha inoltre osservato che, comunque, risultava valida la querela orale, perché la volontà della persona offesa di perseguire l'autore era desumibile dalla qualificazione dell'atto come 'verbale di ricezione di querela orale'.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Nel caso di furto commesso in stabilimenti pubblici, la fattispecie è procedibile d'ufficio in forza del combinato disposto con l'art. 625 c.p.

  • art. 625 c.p.

    L'aggravante relativa al fatto commesso in stabilimenti pubblici comporta la procedibilità d'ufficio del delitto di furto.

Massime di principio

  • Il furto commesso in stabilimenti pubblici è procedibile d'ufficio quando ricorrono le condizioni previste dal combinato disposto degli artt. 624, comma 3, e 625, comma 1, n. 7, c.p.
  • La validità della querela orale può essere desunta dalla chiara qualificazione dell'atto, formato su richiesta della persona offesa, come verbale di ricezione di querela orale, senza necessità di formule sacramentali ulteriori.
  • Quando il motivo di ricorso è manifestamente infondato sulla procedibilità del reato, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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