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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22857/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza del 04/01/2024 con cui la Corte d'appello di Palermo aveva accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Cascio, sostenendo che il giudice della riparazione abbia erroneamente applicato l'art. 314 c.p.p. e omesso di valutare elementi concreti indicativi di 'colpa grave' o di concorso a dar causa alla restrizione (quali la piena conoscenza, vantata dall'imputato, del nuovo organigramma associativo operante nel territorio di corso Calatafimi, la consapevolezza dei mutamenti delle dinamiche mafiose e una conversazione intercettata con un soggetto estraneo al sodalizio), limitandosi a fondare l'accoglimento sulla successiva assoluzione per insufficienza probatoria di una intercettazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione e erronea applicazione della norma, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Palermo per un nuovo giudizio, con la indicazione che il giudice della riparazione dovrà effettuare una valutazione "ex ante" di tutti gli elementi probatori per verificare l'eventuale sussistenza di profili di dolo o colpa grave che possano escludere il diritto alla riparazione.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma centrale per la riparazione: richiede al giudice di valutare se l'interessato abbia dato o concorso a dar causa all'ingiusta detenzione con dolo o colpa grave; la verifica deve essere svolta ex ante e non come accertamento di responsabilità penale.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Consente la cassazione per errata applicazione della legge processuale (lett. c) e per vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità (lett. e); è il fondamento formale del ricorso accolto.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale richiamata per la sintesi del motivo di ricorso; disciplina le modalità di esposizione del motivo in cassazione (rilevanza formale nella redazione del ricorso).

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 (e successive conversioni e proroghe)

    Norme riferite alle modalità di trattazione in udienza camerale e alle procedure adottate in relazione allo stato emergenziale (indicate per la forma con cui il procedimento è stato trattato).

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 (La Fornara) e Sez. U., n. 34559 del 26/06/2002

    Principio consolidato secondo cui il giudice della riparazione deve valutare, con giudizio ex ante e autonomo rispetto al merito, se la condotta dell'interessato abbia creato la falsa apparenza di configurabilità dell'illecito; la valutazione non deve accertare la responsabilità penale ma l'idoneità della condotta a determinare la restrizione.

Massime di principio

  • L'assoluzione nel merito non determina automaticamente il diritto alla riparazione: il giudice deve valutare se il comportamento dell'interessato abbia contribuito a creare la falsa apparenza di reità (dolo o colpa grave).
  • La valutazione per la riparazione è 'ex ante' e autonoma rispetto al processo penale: non si riacquista il accertamento definitivo della responsabilità, ma si verifica se esistessero elementi che legittimamente abbiano indotto l'autorità a procedere.
  • Elementi come intercettazioni, perquisizioni con esito positivo, conoscenza dell'organigramma associativo e consapevolezza dei mutamenti delle dinamiche criminali sono pertinenti e devono essere esaminati dal giudice della riparazione come possibili concause della misura custodiale.
  • Se il giudice della riparazione omette di considerare fattori rilevanti o motiva in modo lacunoso/contraddittorio, la decisione è suscettibile di annullamento per vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) e per errata applicazione della norma relativa alla verifica di colpa grave).
  • In sede di rinvio la Corte d'appello dovrà riconsiderare l'intero materiale probatorio con la prospettiva ex ante prevista dall'orientamento giurisprudenziale, esplicitando ragioni e contrappesi che giustificano l'eventuale esclusione o riconoscimento della riparazione.

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