Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06464/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di specificità dei motivi ex art. 581 c.p.p. e la contestazione meramente generica della motivazione di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Perugia. I motivi lamentavano: 1) la correttezza della motivazione con cui era stata respinta l'eccezione di nullità per mancata comparizione dell'imputato dovuta a legittimo impedimento; 2) la mancanza di prova dell'elemento oggettivo del delitto di ricettazione; 3) la mancanza di prova anche rispetto agli altri reati residui. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure generiche e aspecifiche, non correlate in modo adeguato alla motivazione impugnata e prive della necessaria specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p. Inoltre, quanto al preteso legittimo impedimento, il ricorrente assumeva l'esistenza di uno stato detentivo senza però offrire prova del presupposto fattuale invocato, mentre i giudici di merito avevano già motivato in modo ampio e non criticabile le ragioni della decisione.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    specificità previsti, a pena di inammissibilità

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici; la loro genericità o apparenza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non basta una contestazione meramente assertiva della motivazione di merito: è necessaria una critica argomentata e specifica, capace di confrontarsi con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • La mancanza di specificità dei motivi può essere apprezzata sia in senso intrinseco, quando le doglianze sono generiche o indeterminate, sia in senso estrinseco, quando sono solo apparenti e non si correlano alla complessità della motivazione censurata.
  • L'eccezione di nullità fondata su un presupposto fattuale deve essere sorretta dalla prova di tale presupposto; in mancanza, la censura è inidonea a dimostrare l'errore della decisione impugnata.
  • Quando il giudice di merito ha motivato in modo esaustivo e privo di criticità, la sua decisione non può essere validamente contrastata con doglianze generiche o non documentate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.