Cassazione Penale, Ordinanza n. 06464/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di specificità dei motivi ex art. 581 c.p.p. e la contestazione meramente generica della motivazione di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Perugia. I motivi lamentavano: 1) la correttezza della motivazione con cui era stata respinta l'eccezione di nullità per mancata comparizione dell'imputato dovuta a legittimo impedimento; 2) la mancanza di prova dell'elemento oggettivo del delitto di ricettazione; 3) la mancanza di prova anche rispetto agli altri reati residui. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure generiche e aspecifiche, non correlate in modo adeguato alla motivazione impugnata e prive della necessaria specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p. Inoltre, quanto al preteso legittimo impedimento, il ricorrente assumeva l'esistenza di uno stato detentivo senza però offrire prova del presupposto fattuale invocato, mentre i giudici di merito avevano già motivato in modo ampio e non criticabile le ragioni della decisione.
Norme richiamate
specificità previsti, a pena di inammissibilità
I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici; la loro genericità o apparenza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non basta una contestazione meramente assertiva della motivazione di merito: è necessaria una critica argomentata e specifica, capace di confrontarsi con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- La mancanza di specificità dei motivi può essere apprezzata sia in senso intrinseco, quando le doglianze sono generiche o indeterminate, sia in senso estrinseco, quando sono solo apparenti e non si correlano alla complessità della motivazione censurata.
- L'eccezione di nullità fondata su un presupposto fattuale deve essere sorretta dalla prova di tale presupposto; in mancanza, la censura è inidonea a dimostrare l'errore della decisione impugnata.
- Quando il giudice di merito ha motivato in modo esaustivo e privo di criticità, la sua decisione non può essere validamente contrastata con doglianze generiche o non documentate.
Come è indicizzato
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