Cassazione Penale, Sentenza n. 21001/2022 del 30/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Torino del 07/01/2021 che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del 21/12/2016 del Tribunale di Verbania che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di furto (art. 624 c.p.). In cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione di norme processuali per la declaratoria di inammissibilità per mancata specificità dell'appello; 2) vizio della motivazione sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato; 3) difetto di motivazione circa la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; 4) difetto di motivazione sulla mancata sostituzione della pena ex art. 53 legge 689/1981.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto non manifestamente infondata la censura relativa alla declaratoria di inammissibilità dell'appello (primo motivo). Di conseguenza ha effettuato il calcolo della prescrizione: il reato, commesso il 31/07/2013, senza sospensione e tenendo conto dell'interruzione, è andato in prescrizione il 31/01/2021. Per questo motivo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Norma che definisce il delitto contestato (furto). La Corte non è entrata nel merito della valutazione della responsabilità perché ha disposto l'annullamento per estinzione del reato per prescrizione.
Circostanza attenuante la cui mancata concessione era oggetto di censura; la Corte di cassazione non ha esaminato il merito della valutazione della circostanza perché ha deciso l'annullamento per prescrizione dell'offesa.
Norma sulla sostituzione della pena richiamata nel ricorso. Anche su questo profilo la Corte non si è pronunciata nel merito dovendo pronunciare l'estinzione del reato per prescrizione.
norme sulla prescrizione
La Corte ha calcolato il termine di prescrizione in relazione alla data del fatto (31/07/2013), valutando l'assenza di sospensione e l'effetto dell'interruzione, e ha rilevato che la prescrizione si è perfezionata il 31/01/2021; conseguentemente si è disposto l'annullamento senza rinvio perché il reato era estinto.
Massime di principio
- Se la Cassazione ritiene non manifestamente infondata una censura sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello, deve verificare l'eventuale impatto temporale (es. prescrizione) prima di limitarsi a dichiarare l'inammissibilità.
- Quando, al momento della pronuncia di legittimità, il reato risulti estinto per prescrizione, la Corte può annullare senza rinvio la sentenza impugnata (non rimandando il merito al giudice di merito).
- Il calcolo della prescrizione deve tener conto di tutte le sospensioni e interruzioni; la parte interessata (difesa) dovrebbe verificare e documentare tali eventi per tempo, perché la prescrizione può estinguere il reato anche durante i gradi successivi del processo.
- Le censure relative al merito (es. valutazione dell'elemento materiale, concessione di circostanze attenuanti, sostituzione della pena) possono rimanere non esaminate se la questione della prescrizione viene decisa favorevolmente all'imputato.
- Per evitare che un vizio formale dell'appello (mancata specificità) pregiudichi la posizione dell'imputato, il difensore dovrebbe tempestivamente impugnare in Cassazione l'ordinanza di inammissibilità e sollevare il profilo prescrizionale se ricorre il rischio di estinzione del reato.
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