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Ordinanza

Ordinanza n. 14057/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento DEL PROVVEDIMENTO N.RO 20366 DEL 22.12.2025 NOTIFICATO AL RICORRENTE IN PARI DATARECANTE DINIEGO DI VISTO PER LAVORO SUBORDINATO.

Giustizia amministrativa202603093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del visto per lavoro subordinato adottato dall'autorità consolare italiana a Casablanca. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi in ordine all'ammissibilità dell'impugnazione, in particolare con riferimento alla legittimazione del datore di lavoro a impugnare il diniego di visto. Alle parti è stata assegnata la possibilità di depositare memorie sulla sola questione processuale indicata.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per presentare memorie limitatamente alla questione dell'ammissibilità dell'impugnazione del diniego di visto da parte del datore di lavoro. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 1 dicembre 2026 per la prosecuzione. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.

    Il Collegio ha assegnato alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione di ammissibilità rilevata dopo il passaggio in decisione della causa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, in collegamento con l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il collegio rileva, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione rilevante ai fini della decisione non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione, prima di definire il giudizio.
  • La legittimazione a impugnare un diniego di visto deve essere verificata con riferimento alla posizione sostanziale e processuale del soggetto che propone il ricorso; il giudice può rilevare d'ufficio e sottoporre al contraddittorio il dubbio relativo alla legittimazione del datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

Testo integrale

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