Cassazione Civile, Ordinanza n. 37176/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato le spese di lite. Non vi è stata, quindi, una decisione nel merito sui due motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2006, emesso nei confronti di una società perché alcune operazioni erano state considerate erroneamente non imponibili, in relazione a cessioni intracomunitarie e cessioni all'importazione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello principale della società e respinto l'appello incidentale dell'Agenzia. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella L. 17 dicembre 2018, n. 136. Anche la società ha aderito alla richiesta, depositando la documentazione relativa alla definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione agevolata della lite determina la cessazione della materia del contendere quando risulta intervenuta e documentata da entrambe le parti.
Norma di conversione richiamata quale base della definizione agevolata della lite.
Massime di principio
- Quando interviene la definizione agevolata della controversia tributaria e tale circostanza è documentata dalle parti, il giudizio di legittimità perde il proprio oggetto e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- In presenza di cessazione della materia del contendere per definizione della lite, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite.
- La verifica della sopravvenuta definizione della lite è preliminare e assorbe l'esame dei motivi di ricorso proposti avverso la sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
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