Cassazione Penale, Ordinanza n. 08827/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta ferma, così come il trattamento sanzionatorio stabilito dalla Corte di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per furto in abitazione. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: il primo contestava il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, deducendo in sostanza un difetto di motivazione sulla prognosi negativa; il secondo censurava la graduazione della pena, ritenuta eccessiva, lamentando che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente valorizzato elementi favorevoli e avrebbe determinato la pena in modo non corretto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato perché la motivazione della Corte territoriale aveva correttamente collegato gli elementi ostativi alla specifica sanzione sostitutiva richiesta, e il secondo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione di merito sulla dosimetria della pena, peraltro sorretta da congrua motivazione e priva di arbitrio o illogicità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello.
art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689
In tema di sostituzione delle pene detentive brevi, la prognosi negativa deve essere motivata correlando l'elemento ostativo alla specifica pena sostitutiva richiesta o considerata, con adeguata spiegazione della sua incidenza sull'adempimento delle prescrizioni.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla nei limiti legali e con motivazione non arbitraria.
La commisurazione della pena deve avvenire in base ai criteri legali di gravità del reato e personalità del reo; in cassazione non è consentita una nuova valutazione di congruità se la decisione di merito è motivata e non illogica.
Massime di principio
- In tema di sostituzione delle pene detentive brevi, il giudice che nega la misura deve indicare gli specifici elementi ostativi e spiegarne il nesso con la concreta pena sostitutiva richiesta, mostrando perché tali elementi incidano negativamente sull'adempimento delle relative prescrizioni.
- La censura in cassazione contro il diniego di una pena sostitutiva è infondata se si limita a contestare genericamente la prognosi del giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione specifica resa in sentenza.
- La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivalutata in sede di legittimità quando sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio e degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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