Cassazione Penale, Ordinanza n. 10833/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze riproponevano questioni già vagliate in appello e non introducevano profili di legittimità effettivi; quanto alle attenuanti generiche, il motivo è stato giudicato generico. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per condotte violente tenute all'interno di un autobus di linea ai danni di controllori. Dal testo emerge che il fatto contestato consisteva in spintonamenti, calci e pugni, con lesioni cagionate ai controllori, qualificati dai giudici di merito come atto di resistenza. In cassazione il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché fondato su censure non consentite in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomenti ritenuti corretti. È stata inoltre ritenuta generica la censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, osservandosi che esse non costituiscono un diritto dell'imputato e che, nel caso concreto, mancavano elementi positivi documentati, anche in considerazione della personalità dell'imputato.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche a carico del ricorrente, incluse le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e già motivatamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con specifici vizi di legittimità.
- La qualificazione di una condotta come atto di resistenza può essere desunta dalla violenza fisica esercitata contro i controllori durante un controllo su un mezzo pubblico, quando la ricostruzione fattuale del giudice di merito risulti plausibile e non efficacemente contrastata da una diversa versione supportata da prove.
- La doglianza relativa alle circostanze attenuanti generiche deve essere specifica e argomentata: non basta un'affermazione apodittica, poiché la concessione delle attenuanti non costituisce un diritto automatico dell'imputato e richiede la valorizzazione di elementi positivi concreti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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