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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6977/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ferraro impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto il suo reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato ex art. 41-bis. Il ricorrente censurava una erronea applicazione della legge e, soprattutto, l'assenza o insufficienza della motivazione circa la perdurante pericolosità e la capacità di mantenere contatti con il contesto criminale di provenienza; deduceva inoltre che il Tribunale si era limitato a un mero controllo di legittimità del decreto e non aveva valutato adeguatamente elementi di fatto (es. la assoluzione nel processo Erinni) che avrebbero smentito la pretesa pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse fornito motivazione adeguata e logica: ha valorizzato il ruolo di vertice di Ferraro nell'organizzazione mafiosa di Oppido Mamertina, l'attualità dell'operatività del gruppo (sulla base di informative e parere della DDA), la lunga latitanza (2009-2016) quale indicatore della capacità di mantenere reti e favorire impunità, e l'assenza di segnali di ravvedimento nella condotta carceraria. La Corte ha ribadito che per la proroga del 41-bis non è richiesto l'accertamento di un contributo attuale all'attività criminale, ma la sussistenza di elementi che ragionevolmente facciano presumere la riattivazione dei contatti con la rete criminale. Ha richiamato la giurisprudenza nazionale e la sentenza della Corte EDU Provenzano c. Italia a sostegno della natura preventiva e compatibilità del regime, purché adeguatamente motivato. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ordinamento penitenziario

    La disposizione disciplina l'applicazione e la proroga del regime differenziato e limita il controllo in Cassazione alla sola violazione di legge; consente la proroga quando sussistono elementi che giustifichino la ragionevole presunzione di mantenimento o riattivazione di contatti con il contesto criminale.

  • Art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Richiama il divieto di trattamenti inumani o degradanti: la Corte italiana cita la norma per affermare che il regime 41-bis è compatibile con l'art. 3 se la sua imposizione e proroga sono adeguatamente motivate e proporzionate rispetto alla finalità preventiva.

  • Sentenza Corte EDU, Provenzano c. Italia (25/09/2018)

    La sentenza riconosce la finalità preventiva e di sicurezza del regime 41-bis e ammette la sua applicazione/prosecuzione per lunghi periodi se giustificata; è utilizzata dalla Corte di Cassazione per avallare la compatibilità del regime con i diritti fondamentali ove sussista adeguata motivazione.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. I, n. 52054 del 29/04/2014, rv 261809)

    Richiama la natura preventiva del 41-bis e l'opportunità di valutare indicatori di pericolosità soggettiva; sostiene la legittimità della proroga quando ricorrano elementi che consentono di presumere la persistenza dei rischi che la norma intende prevenire.

Massime di principio

  • In caso di proroga del regime 41-bis non è necessario provare che il detenuto fornisca attivamente contributi all'attività criminale: basta che emergano elementi che ragionevolmente facciano presumere la possibilità di riattivazione dei contatti con la rete criminale.
  • Indicatori rilevanti per la valutazione della pericolosità includono ruolo verticistico nell'organizzazione, continuità/operatività del gruppo di appartenenza, precedenti di latitanza o capacità organizzativa, e l'assenza di segnali oggettivi di ravvedimento nella condotta detentiva.
  • La motivazione del provvedimento che proroga il 41-bis (e dell'ordinanza che la conferma) deve essere logica e aderente ai dati acquisiti; la Cassazione verifica solo l'eventuale assoluta carenza di motivazione o violazione di legge, non riesamina i fatti nel merito come un nuovo giudice.
  • La giurisprudenza nazionale e la Corte EDU ammettono l'uso del regime differenziato con finalità preventive, purché le misure siano proporzionate e adeguatamente motivate di volta in volta.
  • Un'esito favorevole o un'assoluzione in un giudizio diverso non annulla automaticamente gli elementi valutati ai fini della proroga 41-bis: il giudice può ritenere prevalenti altri indicatori di rischio.

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