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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13046/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore subordinato aveva convenuto in giudizio la società datrice chiedendo il risarcimento dei danni che assumeva derivargli da una condotta vessatoria e persecutoria sul luogo di lavoro. La domanda era stata rigettata in primo grado e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non dimostrata, alla luce anche delle testimonianze assunte, l'illegittimità della condotta datoriale e avendo esaminato i precedenti addebiti disciplinari irrogati al dipendente (due sanzioni conservative e un licenziamento). In Cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione e mancato esame di prove documentali decisive; errata valutazione delle prove e mancato esame delle argomentazioni d'appello; omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione sulla situazione di malessere del lavoratore e sulla percezione dei colleghi; violazione di legge per avere escluso la prova di continui atteggiamenti vessatori; omessa valutazione comparativa di alcune prove, in particolare delle deposizioni dei genitori del lavoratore ritenute non dirette sui fatti. Ha inoltre cercato di introdurre in memoria circostanze nuove, in fatto e in diritto, non ammissibili in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fondati sul vizio di motivazione e sul mancato esame di prove fossero inammissibili per la preclusione derivante dalla doppia conforme, non essendo stata allegata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Ha inoltre considerato inammissibile il motivo formulato come violazione di legge perché privo dell'indicazione delle norme asseritamente violate e, in sostanza, diretto a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività riservata ai giudici di merito. Anche il motivo relativo all'omesso esame di argomentazioni di appello è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e perché volto a sollecitare un nuovo esame del materiale istruttorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, trattandosi di definizione conforme alla proposta accelerata, anche alla sanzione ex art. 96 c.p.c. e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei limiti consentiti dalla nuova formulazione, e non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove; inoltre, in presenza di doppia conforme, il motivo è inammissibile se non si allega la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La censura processuale è inammissibile se, dietro il richiamo a vizi procedurali, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del ragionamento decisorio.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia richiede specificità, con precisa individuazione del motivo di appello asseritamente non esaminato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La memoria depositata nel procedimento accelerato non può integrare o ampliare i motivi di ricorso, ma solo chiarirli e illustrarli.

  • art. 96 c.p.c.

    La definizione del giudizio in conformità alla proposta nel procedimento accelerato consente la condanna per responsabilità aggravata, quale ipotesi normativa di abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di riesame del merito o della valutazione delle prove, poiché tale apprezzamento spetta al giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione è deducibile solo nei ristretti limiti oggi consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; quando vi sia doppia conforme, il motivo è inammissibile se non viene indicata la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
  • La doglianza di omessa pronuncia deve essere specifica e deve individuare con precisione la questione o il motivo di appello non esaminato; la genericità rende la censura inammissibile.
  • Nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, la memoria non può introdurre nuove censure o nuovi fatti, ma solo chiarire i motivi già ritualmente formulati.
  • La conferma della proposta di definizione accelerata può integrare i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. per abuso del processo, oltre agli ordinari effetti economici dell'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimonialeBuona fede e correttezzaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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