Cassazione Penale, Sentenza n. 47621/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo che confermava la condanna inflitta in primo grado a 1 anno e 8 mesi di reclusione per reati tributari: capo 1, omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e delle imposte per l'anno 2012 (art. 5 d.lgs. 74/2000); capo 2, indicazione di elementi attivi fittizi nella dichiarazione dei redditi dal 2013 (art. 4 d.lgs. 74/2000). Il ricorso contiene cinque censure: 1) mancata rilevazione della prescrizione; 2) mancata assunzione di prova decisiva, in particolare la mancata escussione del professionista delegato alla contabilità e alla presentazione delle dichiarazioni; 3) vizio di motivazione e travisamento della prova, omissione di valutazione della perizia che attesterebbe la presentazione della dichiarazione IVA 2013 e l'impossibilità di disporre delle scritture contabili per sequestro; 4) insussistenza del reato di cui all'art. 4 e contraddittorietà nel ritenere contemporaneamente omissione di dichiarazione e indicazione di elementi fittizi; 5) eccessività del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prescrizione la Corte ha rilevato che, considerato il termine esteso di un terzo previsto dall'art. 17 comma 1-bis del d.lgs. 74/2000, la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di appello del 22/11/2023 e inoltre l'inammissibilità del ricorso preclude la rilevazione d'ufficio di una prescrizione non dedotta in sede di appello. La mancata ammissione della prova testimoniale è stata ritenuta generica come doglianza, senza indicazione di come le dichiarazioni avrebbero inciso sul giudizio; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione probatoria della Corte territoriale, anche in considerazione della consulenza tecnica disposta e recepita. La presunta incompatibilità tra omissione di dichiarazione e indicazione di elementi fittizi è stata esclusa, essendo riferite a distinte dichiarazioni (redditi vs IVA); la doglianza sul sequestro delle scritture è stata rigettata sulla base degli accertamenti peritali che escludevano il sequestro finalizzato alla confisca. Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è stato dichiarato inammissibile perché non proposto in appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 74/2000
art. 4; art. 5; art. 17 comma 1-bis
Art. 5 e art. 4 sono le fattispecie contestate (omessa dichiarazione e dichiarazione con elementi fittizi). L'art. 17 comma 1-bis aumenta il termine di prescrizione di un terzo, rilevante per determinare che la prescrizione non era maturata alla data della sentenza d'appello.
codice di procedura penale
art. 129; art. 606 comma 3; art. 616
L'art. 129 c.p.p. disciplina la rilevazione d'ufficio di fatti estintivi; la Corte applica il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude la rilevazione d'ufficio della prescrizione non dedotta in appello. L'art. 606 comma 3 c.p.p. è richiamato per l'inammissibilità dei motivi per mancata deduzione in sede di appello; l'art. 616 c.p.p. consente la condanna alle spese e alle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e altre)
Sez. U, 22/03/2005, Bracale, Rv 231164; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820; altre pronunce citate nella motivazione
Richiamati principi consolidati: la decisione di inammissibilità in Cassazione impedisce di valorizzare fatti estintivi non dedotti in appello; l'appello assume la presunzione che l'istruttoria di primo grado sia esauriente, rendendo eccezionale la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, e la sua mancata concessione è sindacabile in Cassazione solo entro limiti ristretti se adeguatamente motivata.
Corte Costituzionale
Sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con effetti sulla condanna alle spese e ammende.
Massime di principio
- La prescrizione va valutata con riferimento alla data della pronuncia impugnata e tenendo conto di eventuali allungamenti previsti dalla norma: se il termine non è maturato alla data della sentenza impugnata, la questione può essere inammissibile in Cassazione se non sollevata in appello.
- In Cassazione le doglianze generiche sulla mancata assunzione di mezzi istruttori sono inammissibili se non indicano specificamente in che modo la prova avrebbe inciso sul decisum; occorre dimostrare la rilevanza e l'efficacia probatoria concreta della prova omessa.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: la Corte d'appello gode di discrezionalità nel non disporla quando l'istruttoria di primo grado risulti complessivamente esaustiva, e tale decisione è sindacabile in Cassazione solo se insuscettibile di spiegazione logica.
- Non esiste automaticamente incompatibilità tra il reato di omessa dichiarazione e quello di dichiarazione fraudolenta se si riferiscono a distinti modelli dichiarativi o periodi fiscali; occorre valutare la specificità delle dichiarazioni contestate.
- Se una censura non è stata dedotta in appello (o non risulta compresa nella sintesi dell'appello), essa è inammissibile in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; quindi è essenziale formulare in appello tutte le doglianze che si intendono portare avanti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta frequentemente la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie verso la Cassa delle ammende, salvo diversa valutazione di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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