Cassazione Penale, Sentenza n. 33428/2022 del 12/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18/11/2021 della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la responsabilità penale del ricorrente per ricettazione di un assegno; dopo la proposizione del ricorso è stato depositato il certificato di morte dell'imputato (22/12/2021), sollevando la questione dell'effetto della morte sulla pendency del ricorso e sulla sorte del procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando estinto il reato per morte dell'imputato. Ha ritenuto che la morte sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso imponga l'annullamento senza rinvio con enunciazione della causa di estinzione nel dispositivo e precluda ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.; ha richiamato la giurisprudenza consolidata in materia.
Norme richiamate
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La norma è invocata per sostenere che, se il reato si estingue per morte dell'imputato dopo la proposizione del ricorso, la Cassazione deve annullare senza rinvio e non può pronunciarsi sul merito con proscioglimento.
Sez. U, n. 30 del 25/10/2000 (Poggi Longostrevi), Rv. 217245
Giurisprudenza richiamata quale principio secondo cui la morte dell'imputato intervenuta dopo la proposizione del ricorso comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato.
Massime di principio
- Se l'imputato muore dopo aver proposto ricorso per Cassazione, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato e deve enunciare la causa di estinzione nel dispositivo.
- La morte sopravvenuta dopo l'impugnazione impedisce alla Cassazione di pronunciarsi sul merito con un proscioglimento; il procedimento si estingue rispetto al deceduto.
- Se la morte interviene prima della proposizione dell'impugnazione o in fasi diverse del processo, occorre verificare il momento processuale perché le conseguenze procedurali possono variare; in ogni caso va dichiarata formalmente l'estinzione del reato.
- La cessazione del processo per morte riguarda solo il soggetto deceduto e non incide sulla posizione di eventuali coimputati o delle parti civili, per i quali il procedimento può proseguire.
- Il difensore o la parte interessata deve tempestivamente produrre il certificato di morte per consentire al giudice di accertare l'estinzione e adottare il relativo provvedimento (annullamento senza rinvio).
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