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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16957/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Ancona, che aveva irrogato la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa per i reati ascritti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p., lamentando che la motivazione fosse superficiale e insufficiente nella parte in cui avrebbe omesso di verificare la ricorrenza di una causa di proscioglimento in fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, avverso la sentenza di patteggiamento, non sia deducibile il vizio di omessa o insufficiente valutazione delle condizioni che avrebbero potuto condurre al proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione ai soli casi tassativamente previsti. Ha inoltre osservato che l'eventuale rilievo officioso dell'art. 129 c.p.p. è possibile solo in presenza di un ricorso ammissibile e quando i presupposti emergano con evidenza dalla sentenza, senza bisogno di nuovi accertamenti di fatto; nella specie, invece, il ricorso era generico e comunque richiedeva una rivalutazione del materiale probatorio preclusa in sede di legittimità. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza di patteggiamento

    la decisione riguarda una sentenza resa su richiesta dell'imputato e con consenso del pubblico ministero, nell'ambito del rito speciale dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 129 c.p.p.

    il proscioglimento ex art. 129 può essere rilevato d'ufficio solo nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità e solo se i presupposti risultano evidenti dagli atti senza ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate

    avverso la sentenza di patteggiamento sono deducibili in cassazione soltanto i vizi espressamente previsti dalla norma; non è ammesso censurare l'insufficiente valutazione circa la possibile applicazione dell'art. 129 c.p.p. in tema di responsabilità penale.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    la Corte di cassazione possa rilevare, d'ufficio, la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 129, comma 1, c.p.p.

    il potere officioso della Corte opera solo a fronte di un ricorso ammissibile e nei limiti in cui l'eventuale causa di proscioglimento emerga in modo immediato dalla sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna ... alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

    in caso di inammissibilità del ricorso è dovuta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma prevista a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano quindi precluse le censure che mirano a contestare la motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando ciò implichi una rivalutazione del merito.
  • La richiesta di applicazione della pena implica l'accettazione del fatto storico contestato e limita sensibilmente il sindacato di legittimità sulla responsabilità penale.
  • Il proscioglimento d'ufficio ex art. 129 c.p.p. può essere disposto in cassazione solo se la causa di non punibilità o di proscioglimento sia immediatamente ed univocamente desumibile dagli atti o dalla sentenza, senza bisogno di nuovi accertamenti di fatto.
  • Il ricorso manifestamente generico o che richieda una rivalutazione delle prove è inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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