Ordinanza n. 31/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: 1) della comunicazione di “Riscontro a Manifestazione di interesse per la locazione del chiosco comunale in Piazza V Giornate” emessa dal Comune di Limbiate all'indirizzo della Sig.ra Denise Pezzaniti in data 20/11/2025 (prot. n. 0079147/2025 - doc. 1); 2) della comunicazione di “Riscontro all'istanza di autotutela n. 78650 del 22/11/2025” emessa dal Comune di Limbiate all'indirizzo della Sig.ra Denise Pezzaniti in data 24/11/2025 (prot. n. 0079757/2025 - doc. 2); 3) del “Riscontro alla diffida stragiudiziale e costituzione in mora n. 80752/2025” emessa dal Comune di Limbiate all'indirizzo della Sig.ra Denise Pezzaniti in data 4/12/2025 (prot. n. 0081682/2025 - doc. 3); 4) della determinazione dirigenziale del Comune di Limbiate n. 1047 del 26/11/2025, con la quale si è valutata l'unica offerta per l'assegnazione del chiosco, pervenuta dalla 2P s.r.l.s.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla selezione per la locazione del chiosco comunale e determinazione dirigenziale di valutazione dell'unica offerta, oltre alle comunicazioni comunali di riscontro alle istanze della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'esclusione dalla selezione indetta dal Comune di Limbiate per la locazione del chiosco comunale in Piazza V Giornate. La manifestazione di interesse era stata presentata dalla ricorrente nella qualità dichiarata di rappresentante legale di un'associazione non profit che sarebbe stata costituita. Il Comune ha ritenuto l'istanza formulata a nome di un soggetto giuridico non ancora esistente e ha quindi escluso la partecipazione. La ricorrente ha inoltre contestato i successivi riscontri comunali alle proprie istanze di autotutela e diffida, nonché la determinazione dirigenziale con cui è stata valutata l'unica offerta pervenuta da altra società. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti, ma dà conto della contestazione dell'esclusione e della pretesa cautelare di sospensione degli atti impugnati. La questione di giurisdizione è stata ritenuta meritevole di approfondimento, ma non è stata definita nella fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza, allo stato della cognizione sommaria, del fumus boni iuris. Ha rilevato che l'avviso pubblico individuava espressamente e tassativamente i soggetti ammessi: enti del terzo settore, imprese e società, anche in forma associata, e altri soggetti privati nei limiti della compatibilità dell'attività proposta con la finalità pubblica del bando. La manifestazione della ricorrente non poteva essere imputata alla persona fisica, poiché ella aveva dichiarato di agire quale rappresentante legale di un'associazione non profit ancora da costituire; di conseguenza, la dichiarazione non era idonea a vincolare né la ricorrente personalmente né l'associazione, inesistente al momento della presentazione. Il Collegio ha escluso la riconducibilità della fattispecie all'art. 1405 c.c., poiché non era stata formulata una riserva di nomina e il soggetto da nominare non era giuridicamente esistente. Ha inoltre osservato che, secondo l'avviso e il modello di domanda, la manifestazione doveva provenire da una persona giuridica già costituita, con indicazione della relativa partita IVA. La questione di giurisdizione è rimasta impregiudicata. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e ha respinto la richiesta di sospensione.
La fattispecie non è stata ritenuta applicabile perché la dichiarazione non conteneva una riserva di nomina e il soggetto da nominare non era giuridicamente esistente.
Massime di principio
- Quando un avviso pubblico ammette alla selezione esclusivamente soggetti giuridici già costituiti e richiede dati identificativi propri dell'impresa o dell'ente, una manifestazione di interesse presentata in nome di un'associazione o di altro soggetto ancora da costituire è priva del necessario requisito soggettivo e può legittimamente essere esclusa.
- La dichiarazione resa da una persona fisica che dichiari espressamente di agire quale rappresentante di un soggetto giuridico non ancora esistente non può essere imputata automaticamente alla persona fisica stessa, se il contenuto dell'atto esclude che essa abbia agito in proprio.
- Lo schema della riserva di nomina non è applicabile quando la dichiarazione non contiene una riserva espressa e il soggetto indicato come futuro contraente non esiste giuridicamente al momento della manifestazione.
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