Cassazione Penale, Ordinanza n. 07915/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano generici e non confrontati con la motivazione della Corte d'appello, che aveva già motivato congruamente sull'elemento psicologico dell'evasione, sul diniego del vizio totale di mente e sulla pena. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 24/02/2025, ma dal testo dell'ordinanza emerge solo che i motivi erano diretti a contestare la motivazione della decisione di merito in punto di elemento psicologico del reato di evasione, esclusione del vizio totale di mente e determinazione della pena. La Corte di cassazione rileva che il ricorso non spiegava in modo specifico le ragioni dei dedotti vizi logici e risultava quindi affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nel caso concreto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a dedurre vizi di motivazione in modo apodittico o generico, senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- La censura dell'elemento soggettivo del reato, del diniego del vizio totale di mente e del trattamento sanzionatorio richiede una critica puntuale della motivazione di merito; la mera affermazione dell'esistenza di errori logici non è sufficiente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione dell'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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