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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07915/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano generici e non confrontati con la motivazione della Corte d'appello, che aveva già motivato congruamente sull'elemento psicologico dell'evasione, sul diniego del vizio totale di mente e sulla pena. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 24/02/2025, ma dal testo dell'ordinanza emerge solo che i motivi erano diretti a contestare la motivazione della decisione di merito in punto di elemento psicologico del reato di evasione, esclusione del vizio totale di mente e determinazione della pena. La Corte di cassazione rileva che il ricorso non spiegava in modo specifico le ragioni dei dedotti vizi logici e risultava quindi affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nel caso concreto.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a dedurre vizi di motivazione in modo apodittico o generico, senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • La censura dell'elemento soggettivo del reato, del diniego del vizio totale di mente e del trattamento sanzionatorio richiede una critica puntuale della motivazione di merito; la mera affermazione dell'esistenza di errori logici non è sufficiente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione dell'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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