Cassazione Penale, Ordinanza n. 15561/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato palesemente inammissibile perché proposto oltre il termine di legge. La Corte ha applicato la disciplina del procedimento senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, deducendo: 1) violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità penale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva; 3) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione non entra nel merito di tali doglianze, perché rileva d'ufficio la tardività del ricorso: la sentenza d'appello era stata pronunciata il 19/09/2025 con motivazione depositata il 17/11/2025, ma l'atto di impugnazione risulta depositato il 13/01/2026 oltre il termine di legge. La Corte esclude inoltre che l'imputato potesse beneficiare dell'aumento del termine per l'impugnazione previsto per il giudizio in assenza, richiamando il principio secondo cui, nel procedimento camerale non partecipato, in mancanza di tempestiva richiesta di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, c.p.p., non opera l'aumento di quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
Norme richiamate
consente la declaratoria senza formalità dell'inammissibilità manifesta del ricorso.
art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.
individua il termine ordinario di 45 giorni per proporre ricorso per cassazione.
l'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione non opera nel procedimento camerale non partecipato se non sia stata proposta tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, c.p.p.
la mancata tempestiva istanza di partecipazione impedisce all'imputato di essere considerato giudicato in assenza ai fini del termine lungo per impugnare.
in caso di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
viene richiamata per il principio dell'assenza di colpa quale limite alla condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso proposto oltre il termine di legge è inammissibile, senza che la Corte debba esaminare i motivi di merito.
- Nel procedimento camerale non partecipato, l'imputato non può beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione se non ha formulato tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, c.p.p.
- La qualificazione del procedimento come camerale non partecipato esclude che l'imputato sia assimilabile al giudicato in assenza ai fini del termine di impugnazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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