Cassazione Civile, Ordinanza n. 31815/2024 del 10/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia riguardava la successione di un de cuius e lo scioglimento della comunione ereditaria. In primo grado un coerede aveva chiesto la divisione dell’asse ereditario; la controparte si era costituita indicando ulteriori beni da ricomprendere nell’asse e, in via riconvenzionale, aveva domandato la riduzione di alcune donazioni ricevute dall’attore in vita del padre, nonché la condanna di quest’ultimo al pagamento di una indennità per il godimento esclusivo dei beni oggetto delle disposizioni liberali contestate. Il Tribunale aveva rigettato le domande riconvenzionali, disposto lo scioglimento della comunione e fissato quote e conguagli; la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione la ricorrente ha articolato un unico motivo in tre profili: A) una parte meramente narrativa, priva di specifiche censure al decisum; B) deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse recepito acriticamente la CTU senza considerare le contestazioni mosse all’ausiliario; C) ulteriori censure sull’operato del CTU e sulla stima da questi formulata, prospettando in sostanza una diversa lettura del materiale probatorio e dei fatti di causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo profilo fosse un semplice "non motivo", perché privo di una censura specificamente attinente alla sentenza impugnata. Ha giudicato inammissibile il secondo profilo sia perché il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. era precluso dalla cd. doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., sia perché mancava la necessaria specificità: la ricorrente non aveva indicato puntualmente quali contestazioni fossero state mosse alla CTU, né quando fossero state tempestivamente sollevate. Anche il terzo profilo è stato ritenuto generico e inammissibile, perché non specificava il contenuto delle osservazioni critiche alla perizia, il momento processuale in cui erano state formulate, né la loro riproposizione in appello; inoltre si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso vizi di apparenza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Nessuna statuizione sulle spese in favore dell’intimato, che non ha svolto difese in cassazione; è stata invece applicata la sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c. con condanna della ricorrente a euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, lettera c), c.p.c.
il ricorso deve contenere censure specifiche e attinenti al decisum; la mera narrazione del giudizio di merito non soddisfa l’onere di impugnazione se non si traduce in una critica alla sentenza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è inammissibile quando opera la doppia conforme e, comunque, richiede una censura specifica e non meramente alternativa rispetto alle valutazioni di merito.
la presenza di una doppia conforme preclude la proposizione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., ratione temporis applicabile.
le contestazioni alla consulenza tecnica d’ufficio vanno dedotte a pena di decadenza nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione.
la decisione è stata assunta in conformità alla proposta formulata dal consigliere relatore; in tale contesto, in presenza di mancata attività difensiva dell’intimato, si applica il solo quarto comma dell’art. 96 c.p.c.
in caso di ricorso definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e senza difese dell’intimato, può essere irrogata una condanna in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a una narrazione del fatto o del processo priva di specifica critica.
- Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in presenza di doppia conforme e, in ogni caso, non consente di ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove.
- Le contestazioni alla consulenza tecnica d’ufficio sono soggette a preclusione: devono essere sollevate tempestivamente nella prima difesa utile dopo il deposito della relazione e devono essere poi specificamente riproposte nei successivi gradi di merito.
- In cassazione non è ammesso trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di revisione del convincimento del giudice di merito o in una diversa lettura delle risultanze probatorie.
- La motivazione è censurabile solo se mancante, apparente o radicalmente illogica; è sufficiente che esponga il percorso argomentativo essenziale che sorregge la decisione.
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