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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17046/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la decisione di merito sfavorevole all'imputato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto un solo motivo di ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità. La Corte rileva però che la censura si limita a riprodurre questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Dal testo emerge che la condanna riguardava una fattispecie contravvenzionale collegata al ritrovamento, nello scooter in uso all'imputato, di strumenti da scasso, circostanza ritenuta indicativa della possibilità di un uso immediato e attuale degli stessi. Il ricorso viene quindi ritenuto non specificamente argomentato e, perciò, inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e confutate dai giudici di merito, senza una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Ai fini della validità del ricorso per cassazione è necessario un effettivo confronto con le argomentazioni della decisione impugnata; la mera reiterazione delle doglianze non integra una censura deducibile.
  • La disponibilità immediata e attuale di strumenti da scasso ritrovati nel mezzo in uso all'imputato può costituire elemento valorizzabile ai fini della responsabilità per la contravvenzione contestata, secondo la valutazione di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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