Sentenza del 02/12/2015 n. 6401 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Imposte sul reddito - IRPEF - Cessione di azienda - Plusvalenza - Valore rettificato ai fini dell'imposta di registro - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della plusvalenza realizzata mediante cessione di azienda. Il contribuente sosteneva che la plusvalenza dovesse essere calcolata sulla base del corrispettivo effettivamente pattuito e incassato, mentre l'Amministrazione finanziaria aveva utilizzato il valore accertato ai fini dell'imposta di registro, presumendo che tale valore corrispondesse al prezzo effettivo di cessione.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima sotto il profilo dell'accertamento induttivo: il valore definito ai fini dell'imposta di registro non coincide automaticamente con il corrispettivo rilevante per il calcolo della plusvalenza, poiché le due imposte hanno presupposti e criteri diversi. Tuttavia, tale valore costituisce una presunzione idonea a fondare l'accertamento. Spetta quindi al contribuente dimostrare concretamente, con elementi probatori attendibili, che l'azienda è stata ceduta a un prezzo effettivamente inferiore. In assenza di tale prova contraria, prevale la ricostruzione dell'Amministrazione.
Norme richiamate
Art. 58 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Richiamato in materia di determinazione delle componenti reddituali relative ai beni dell'impresa e alle plusvalenze.
Art. 86 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Disciplina le plusvalenze dei beni relativi all'impresa. Il riferimento al corrispettivo implica che, in linea generale, la plusvalenza deve essere calcolata sulla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto e il prezzo effettivo di cessione.
Imposta di registro
Ai fini dell'imposta di registro rileva il valore venale o di mercato del bene trasferito. Tale valore non determina automaticamente la plusvalenza ai fini IRPEF, ma può costituire una presunzione utilizzabile dall'Amministrazione per procedere all'accertamento induttivo.
Cassazione n. 23608/2011
Riconosce la legittimità dell'utilizzo del maggior valore accertato ai fini dell'imposta di registro quale base presuntiva per l'accertamento della plusvalenza, lasciando al contribuente l'onere di provare che il corrispettivo effettivo è stato inferiore.
Massime di principio
- Il valore accertato ai fini dell'imposta di registro e il corrispettivo rilevante ai fini della plusvalenza sono concetti distinti: il primo riguarda il valore di mercato, il secondo il prezzo effettivamente pattuito per la cessione.
- L'Amministrazione finanziaria può utilizzare il maggior valore definito ai fini dell'imposta di registro come presunzione per accertare una maggiore plusvalenza, anche se tale valore non costituisce automaticamente il prezzo effettivo di vendita.
- Quando il contribuente sostiene di aver venduto a un prezzo inferiore al valore accertato, deve fornire una prova concreta e documentata, come contratto, pagamenti tracciabili, condizioni dell'azienda, passività, perizie o altri elementi economici coerenti.
- La semplice dichiarazione secondo cui il prezzo effettivo era inferiore non è normalmente sufficiente a superare la presunzione derivante dall'accertamento di valore.
- In situazioni analoghe, la difesa deve concentrarsi sulla dimostrazione dell'effettivo corrispettivo di cessione e delle ragioni economiche che giustificano la differenza rispetto al valore di mercato o al valore accertato per l'imposta di registro.
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