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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26750/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto da un imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Bari. Dai soli elementi disponibili emerge che il primo motivo deduceva vizio di motivazione, lamentando che la motivazione della decisione di appello fosse totalmente assente e comunque carente; la Corte lo ha ritenuto generico, aspecifico e non confrontato con il contenuto della decisione impugnata. Il secondo motivo denunciava violazione di legge e censurava il trattamento sanzionatorio, in particolare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; anche tale doglianza è stata ritenuta meramente reiterativa e priva di confronto con la motivazione di appello, che aveva valorizzato la gravità del fatto e la disponibilità di un'arma anche modificata, escludendo elementi positivamente valutabili per una concessione in prevalenza. La vicenda concreta, per quanto desumibile dal testo, riguarda una condanna correlata alla disponibilità di un'arma modificata, con contestazione focalizzata soprattutto sulla pena e sulle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il primo motivo era del tutto generico e non si confrontava con la sentenza impugnata; il secondo motivo era reiterativo e tendeva a sollecitare una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, operazione preclusa in sede di legittimità quando la pena sia stata determinata dal giudice di merito in modo non arbitrario e con motivazione sufficiente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve avvenire entro i criteri legali di determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 133 c.p.

    La commisurazione della pena va svolta in aderenza ai criteri di gravità del reato e capacità a delinquere, con valutazione discrezionale del giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a formule astratte sul vizio di motivazione senza confrontarsi specificamente con la sentenza impugnata e senza indicare puntualmente i passaggi ritenuti viziati.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del merito sulla congruità della pena o sulle circostanze attenuanti, salvo che la determinazione della pena sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
  • Il giudice di merito, nel commisurare la pena e nel valutare la concessione delle attenuanti generiche, non è tenuto a un'analitica disamina di ogni elemento considerato, potendo indicare quelli ritenuti decisivi, purché la motivazione sia sufficiente e logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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