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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36015/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e, rilevata l'intervenuta transazione tra le parti sostanziali e la mancata costituzione degli intimati, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 306, 390 e 391 c.p.c., disponendo nulla sulle spese per difetto di costituzione delle controparti.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa alla TARSU per l'anno 2012, deducendo l'illegittimità della cartella per omessa notifica di precedenti avvisi di accertamento e, comunque, la non esigibilità della somma. Il ricorso era stato accolto solo parzialmente in primo grado, mentre la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva respinto l'appello. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, ma prima della trattazione camerale ha depositato atto di rinuncia, rappresentando che era intervenuta una transazione globale con l'ente impositore che ricomprendeva anche la pretesa TARSU oggetto del giudizio, con conseguente venir meno dell'interesse alla prosecuzione.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, in presenza dei presupposti processuali, comporta l'estinzione del processo.

  • art. 390 c.p.c.

    La parte ricorrente può rinunciare al ricorso per cassazione; nel caso concreto la rinuncia è stata depositata telematicamente prima della decisione.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 390 comma 3 c.p.c.

    La Corte ha richiamato la disposizione per escludere, nel caso concreto, la necessità dell'incombente in difetto di costituzione delle controparti.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente depositata e accompagnata da un fatto sopravvenuto che elimina l'interesse alla decisione, determina l'estinzione del giudizio.
  • In presenza di rinuncia del ricorrente e di mancata costituzione delle controparti intimate, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo senza provvedere sulle spese.
  • La transazione intervenuta tra le parti sostanziali, se idonea a comporre integralmente la controversia, può far venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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