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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2873/2022 del 25/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Barberio impugnava l'ordinanza che confermava il sequestro probatorio relativo ad apparecchiature informatiche e dati, deducendo: 1) mancata legittimazione del Tribunale a negare la sua qualità di titolare dei beni e diritto alla restituzione (sosteneva che il principio "possesso vale titolo" si applicava ai beni mobili non registrati rinvenuti nella sua abitazione); 2) nullità dell'ordinanza genetica per assoluta carenza di motivazione ex art. 254 c.p.p.; 3) illegittimità del sequestro per l'indiscriminata acquisizione di dati personali di un terzo estraneo (richiedeva che si procedesse mediante perquisizione informatica ex art. 247-bis c.p.p. e non con un sequestro indiscriminato dei dispositivi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: (a) tardività dell'impugnazione: il provvedimento era stato notificato il 22/03/2021; il ricorso è stato depositato dal difensore il 31/03/2021 presso la cancelleria di altro giudice e pervenuto al Tribunale di Ancona il 22/04/2021, oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.; la presentazione presso cancelleria diversa non vale a sanare la tempestività; (b) mancanza di procura speciale conferita al difensore per proporre ricorso per cassazione (la procura agli atti non esprimeva la volontà di estendere la rappresentanza al giudizio di cassazione). Conseguenze: inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.

    Termine di 15 giorni per proporre impugnazione contro decisioni adottate in camera di consiglio; il termine decorre dalla comunicazione/notificazione dell'avviso di deposito e la presentazione del ricorso deve avvenire presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento

  • art. 311, comma 1 c.p.p.

    Termine di 10 giorni riferito esclusivamente alle misure cautelari personali; non è richiamabile per il termine dei 15 giorni previsto per le decisioni in camera di consiglio oggetto del caso

  • art. 325 c.p.p.

    Richiamato nel contesto per chiarire i rimandi normativi ma non modifica la regola del deposito presso la cancelleria competente

  • art. 582, comma 2 c.p.p.

    Non grava sulla cancelleria l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ai fini della tempestività dell'impugnazione: rileva la data di ricezione presso l'ufficio competente

  • art. 254 c.p.p.

    Norma che impone la motivazione del provvedimento; il ricorrente aveva lamentato carenza motivazionale ma la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità del ricorso

  • art. 247-bis c.p.p.

    Norma sulla perquisizione informatica e sulle modalità di acquisizione dei dati digitali; il ricorrente sosteneva che tale procedura fosse la corretta e più garantista alternativa al sequestro indiscriminato, argomento non esaminato per ragioni processuali

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna per inammissibilità del ricorso al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende; applicata dalla Corte in considerazione dei profili di colpa del ricorrente

  • Sez. U., n. 1626 del 24/09/2020 (Bottari)

    Giurisprudenza citata per il principio secondo cui il ricorso per cassazione avverso decisioni cautelari deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione e che il deposito presso altra cancelleria non garantisce la tempestività

  • Sez. 1, Sent. n. 25849 del 04/05/2012

    Principio secondo cui il difensore del terzo interessato necessita di procura speciale espressa per proporre ricorso per cassazione avverso decisioni su misure cautelari reali; procura generica in sede di riesame è insufficiente

Massime di principio

  • Presentare il ricorso per cassazione entro i termini e presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento: la presentazione ad altro ufficio espone al rischio di inammissibilità per tardività
  • Assicurarsi che la procura conferita al difensore contenga espressa autorizzazione a proporre impugnazioni in cassazione; in mancanza il ricorso è inammissibile
  • Se si contesta il sequestro di dispositivi informatici e dei relativi dati, valutare le azioni processuali appropriate: istanza di restituzione al P.M. e opposizione all'esecuzione, oppure impugnazioni nei termini, e richiedere procedure specifiche (perquisizione informatica ex art. 247-bis) per la corretta acquisizione dei dati
  • Le questioni di merito (mancanza di motivazione del provvedimento, titolarità dei beni, illegittimità dell'acquisizione dati) rischiano di non essere esaminate se il ricorso è inammissibile per vizi formali: prima cura devono essere posti gli adempimenti procedurali
  • Per i beni mobili non registrati la prova della titolarità può essere controversa; pur esistendo argomenti come "possesso vale titolo", è prudente raccogliere prove documentali e proporre tempestivamente le istanze processuali previste

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