Cassazione Penale, Sentenza n. 2873/2022 del 25/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Barberio impugnava l'ordinanza che confermava il sequestro probatorio relativo ad apparecchiature informatiche e dati, deducendo: 1) mancata legittimazione del Tribunale a negare la sua qualità di titolare dei beni e diritto alla restituzione (sosteneva che il principio "possesso vale titolo" si applicava ai beni mobili non registrati rinvenuti nella sua abitazione); 2) nullità dell'ordinanza genetica per assoluta carenza di motivazione ex art. 254 c.p.p.; 3) illegittimità del sequestro per l'indiscriminata acquisizione di dati personali di un terzo estraneo (richiedeva che si procedesse mediante perquisizione informatica ex art. 247-bis c.p.p. e non con un sequestro indiscriminato dei dispositivi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: (a) tardività dell'impugnazione: il provvedimento era stato notificato il 22/03/2021; il ricorso è stato depositato dal difensore il 31/03/2021 presso la cancelleria di altro giudice e pervenuto al Tribunale di Ancona il 22/04/2021, oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.; la presentazione presso cancelleria diversa non vale a sanare la tempestività; (b) mancanza di procura speciale conferita al difensore per proporre ricorso per cassazione (la procura agli atti non esprimeva la volontà di estendere la rappresentanza al giudizio di cassazione). Conseguenze: inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.
Termine di 15 giorni per proporre impugnazione contro decisioni adottate in camera di consiglio; il termine decorre dalla comunicazione/notificazione dell'avviso di deposito e la presentazione del ricorso deve avvenire presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento
Termine di 10 giorni riferito esclusivamente alle misure cautelari personali; non è richiamabile per il termine dei 15 giorni previsto per le decisioni in camera di consiglio oggetto del caso
Richiamato nel contesto per chiarire i rimandi normativi ma non modifica la regola del deposito presso la cancelleria competente
Non grava sulla cancelleria l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ai fini della tempestività dell'impugnazione: rileva la data di ricezione presso l'ufficio competente
Norma che impone la motivazione del provvedimento; il ricorrente aveva lamentato carenza motivazionale ma la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità del ricorso
Norma sulla perquisizione informatica e sulle modalità di acquisizione dei dati digitali; il ricorrente sosteneva che tale procedura fosse la corretta e più garantista alternativa al sequestro indiscriminato, argomento non esaminato per ragioni processuali
Consente la condanna per inammissibilità del ricorso al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende; applicata dalla Corte in considerazione dei profili di colpa del ricorrente
Sez. U., n. 1626 del 24/09/2020 (Bottari)
Giurisprudenza citata per il principio secondo cui il ricorso per cassazione avverso decisioni cautelari deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione e che il deposito presso altra cancelleria non garantisce la tempestività
Sez. 1, Sent. n. 25849 del 04/05/2012
Principio secondo cui il difensore del terzo interessato necessita di procura speciale espressa per proporre ricorso per cassazione avverso decisioni su misure cautelari reali; procura generica in sede di riesame è insufficiente
Massime di principio
- Presentare il ricorso per cassazione entro i termini e presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento: la presentazione ad altro ufficio espone al rischio di inammissibilità per tardività
- Assicurarsi che la procura conferita al difensore contenga espressa autorizzazione a proporre impugnazioni in cassazione; in mancanza il ricorso è inammissibile
- Se si contesta il sequestro di dispositivi informatici e dei relativi dati, valutare le azioni processuali appropriate: istanza di restituzione al P.M. e opposizione all'esecuzione, oppure impugnazioni nei termini, e richiedere procedure specifiche (perquisizione informatica ex art. 247-bis) per la corretta acquisizione dei dati
- Le questioni di merito (mancanza di motivazione del provvedimento, titolarità dei beni, illegittimità dell'acquisizione dati) rischiano di non essere esaminate se il ricorso è inammissibile per vizi formali: prima cura devono essere posti gli adempimenti procedurali
- Per i beni mobili non registrati la prova della titolarità può essere controversa; pur esistendo argomenti come "possesso vale titolo", è prudente raccogliere prove documentali e proporre tempestivamente le istanze processuali previste
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2782/2022 del 25/01/2022
- Sentenza penale · 25 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2783/2022 del 25/01/2022
- Sentenza penale · 25 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2784/2022 del 25/01/2022
- Sentenza penale · 25 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2840/2022 del 25/01/2022
- Sentenza penale · 25 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2841/2022 del 25/01/2022
- Sentenza penale · 25 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2842/2022 del 25/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →