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Sentenza

Sentenza n. 1053/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento della Prefettura di Torino, prot. P-TO/L/Q/2022/112221 del 6 giungo 2024, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha respinto l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio del ricorrente in uno per lavoro subordinato nonché di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202401091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del titolo di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia con visto per motivi di studio e avendo presentato domanda di rilascio del relativo permesso, aveva successivamente chiesto la conversione in permesso per lavoro subordinato dopo aver ricevuto un'offerta di impiego a tempo indeterminato. L'amministrazione ha respinto la domanda perché, al momento della decisione, il permesso di soggiorno per motivi di studio non era stato rilasciato e mancava l'attestazione di idoneità o inidoneità alloggiativa richiesta. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego sostenendo che l'art. 6 del d.lgs. 286/1998 dovesse essere interpretato in modo estensivo, consentendo la presentazione della domanda di conversione anche quando fosse ancora in corso di validità il visto e non fosse stato materialmente rilasciato il permesso. Ha inoltre richiamato il modello ministeriale per la domanda di conversione, che consentiva la presentazione dell'istanza anche nelle more del rilascio del permesso per studio. Ha evidenziato il ritardo dell'amministrazione, che aveva deciso sulla domanda di conversione dopo avere ampiamente superato il termine procedimentale di sessanta giorni e senza avere previamente definito la domanda di rilascio del permesso per motivi di studio. L'attestazione relativa all'alloggio era stata richiesta dal ricorrente al momento della domanda ed era presente agli atti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ordinando all'amministrazione di riesaminare l'istanza e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e congruamente motivato. Il Collegio ha precisato che, in una situazione fisiologica, i requisiti per l'accoglimento della domanda devono sussistere sia al momento della presentazione sia al momento dell'adozione del provvedimento, sicché la conversione presuppone normalmente la disponibilità di un valido permesso di soggiorno per motivi di studio. Tuttavia, tale regola non può essere applicata in modo formalistico quando il mancato rilascio del titolo dipenda dal superamento del termine procedimentale imputabile all'amministrazione. Poiché l'amministrazione avrebbe dovuto definire la domanda di rilascio del permesso per studio prima di esaminare quella di conversione, il ricorrente poteva presentare la domanda di conversione nelle more. L'amministrazione avrebbe dovuto valutare dapprima se sussistessero i presupposti per il rilascio del permesso per studio e, successivamente, esaminare la conversione in permesso per lavoro subordinato, considerando anche l'attestazione alloggiativa e le eventuali sopravvenienze dedotte dall'interessato, in contraddittorio con quest'ultimo. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

    La conversione presuppone ordinariamente il possesso di un valido permesso di soggiorno per motivi di studio; tuttavia, la disposizione non può essere applicata formalisticamente quando il titolo non sia stato rilasciato per il ritardo dell'amministrazione nella definizione della relativa domanda.

  • art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, ... rilascia ... il nulla osta ...

    Il termine di sessanta giorni conferma l'obbligo dell'amministrazione di definire tempestivamente il procedimento; il suo superamento non può ricadere sul richiedente mediante il diniego fondato sul mancato rilascio del titolo che l'amministrazione avrebbe dovuto adottare, o eventualmente negare, in precedenza.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti.

    La disposizione è richiamata nel quadro normativo del procedimento relativo al lavoro subordinato; il testo non enuncia una specifica applicazione autonoma di tale previsione alla fattispecie concreta.

Massime di principio

  • In materia di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro subordinato, il possesso del titolo di studio costituisce ordinariamente un presupposto da verificare sia al momento della domanda sia al momento della decisione.
  • Quando il mancato rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio dipende dal ritardo dell'amministrazione, che non ha definito tempestivamente il relativo procedimento, lo straniero non può essere penalizzato con il diniego della conversione per l'assenza formale di un titolo che l'amministrazione avrebbe dovuto previamente rilasciare o negare.
  • La domanda di conversione può essere presentata nelle more della definizione della domanda di rilascio del permesso per motivi di studio, quando la stessa modulistica amministrativa ammetta tale presentazione e il ritardo procedimentale abbia impedito il perfezionamento del titolo.
  • In tale situazione, l'amministrazione deve valutare previamente la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso per motivi di studio e, successivamente, esaminare la domanda di conversione, considerando la documentazione disponibile, le eventuali sopravvenienze e le deduzioni dell'interessato mediante un'istruttoria non meramente formalistica e in contraddittorio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PA

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