Cassazione Civile, Ordinanza n. 21351/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa televisiva)
La controversia
Una società televisiva italiana ha convenuto davanti al Tribunale di Roma la società russa che gestisce una piattaforma di condivisione di contenuti audiovisivi, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per responsabilità extracontrattuale, concorrenza sleale parassitaria e violazione di diritti d'autore e di privative industriali. L'attrice ha dedotto che sulla piattaforma sarebbero stati caricati e resi disponibili al pubblico numerosi brani audiovisivi estratti abusivamente dai propri programmi televisivi, con asserito concorso della convenuta nell'illecita captazione, caricamento e diffusione, oltre che nello sfruttamento commerciale dei contenuti e dei marchi. La società russa ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano e ha proposto regolamento preventivo, sostenendo che la giurisdizione spettasse ai giudici russi in base alla Convenzione italo-russa del 1979 e, in subordine, che ai fini del forum commissi delicti dovesse rilevare il luogo in cui sono situati i server e si sarebbero verificati la condotta e l'evento dannoso. La ricorrente ha inoltre negato che vi fosse prova di accessi dall'Italia o di un danno subito in Italia, e ha contestato l'applicabilità delle regole europee invocate dalla controparte. La resistente ha chiesto la conferma della giurisdizione italiana.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato il regolamento preventivo e hanno dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, individuato nel Tribunale di Roma. La Corte ha ritenuto che la Convenzione italo-russa del 1979 non introducesse un criterio incompatibile o derogatorio rispetto alle regole di diritto internazionale privato richiamate e che, comunque, l'art. 24, lett. d), avesse natura di regola di giurisdizione indiretta utile ai fini del riconoscimento delle sentenze, non di criterio esclusivo di radicamento della giurisdizione nel giudizio a monte. Quanto al merito del criterio di collegamento, la Corte ha applicato il principio del luogo dell'evento dannoso in materia aquiliana, evidenziando che, secondo la prospettazione attorea, il danno iniziale si era prodotto in Italia, dove ha sede la società danneggiata e dove si sarebbe verificata la lesione dei diritti invocati. Ha inoltre osservato che, in tema di attività internet, non può attribuirsi valore esclusivo al luogo dei server, e che la condotta della piattaforma era allegata come hosting provider attivo, quindi non coperto dall'esenzione tipica del prestatore meramente passivo. È stata respinta anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenuta non necessaria per l'evidenza della soluzione interpretativa.
Norme richiamate
art. 24, lett. d), Convenzione italo-russa del 25 gennaio 1979
"il fatto da cui deriva una responsabilità extracontrattuale si è verificato nel territorio della Parte contraente richiedente"
La disposizione è letta come condizione di riconoscibilità della decisione straniera e non come criterio autonomo ed esclusivo di individuazione del giudice competente nel giudizio a monte.
art. 2, comma 1, L. n. 218/1995
"le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia"
Le convenzioni internazionali prevalgono sulle norme interne di diritto internazionale privato, ma solo se contengono regole effettivamente incompatibili o derogatorie.
art. 3, comma 2, L. n. 218/1995
La Corte lo richiama nel sistema di rinvio alle regole convenzionali di competenza applicabili alla fattispecie.
art. 5, n. 3, Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
"in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto"
Il luogo rilevante è quello dell'evento dannoso, cioè del danno iniziale o della lesione del diritto, non quello delle sole conseguenze successive; il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, nel luogo dell'evento generatore o in quello in cui il danno si è prodotto inizialmente.
art. 7, Regolamento (UE) n. 1215/2012
"luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire"
La disposizione è letta in continuità con l'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles, senza mutamenti sostanziali del criterio del luogo dell'evento dannoso.
art. 68, Regolamento (CE) n. 44/2001 e Regolamento (UE) n. 1215/2012
Il regolamento sostituisce la Convenzione di Bruxelles tra gli Stati membri dell'Unione, e i riferimenti alla Convenzione devono intendersi come riferiti al regolamento nei rapporti interni all'UE.
"le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti"
La norma codifica una riserva di giurisdizione limitata alle controversie sulla validità, esistenza, decadenza o registrazione del titolo di proprietà industriale, non alle azioni risarcitorie per violazione del diritto.
L'hosting provider attivo, che svolge un'attività non meramente tecnica, automatica e passiva, resta fuori dal regime generale di esenzione e risponde secondo le regole comuni.
art. 267 TFUE
È stato negato il rinvio pregiudiziale perché l'interpretazione della disciplina convenzionale applicata è stata ritenuta chiara e non bisognosa di chiarimenti da parte della Corte di giustizia.
Massime di principio
- In materia di giurisdizione per illecito extracontrattuale, il luogo dell'evento dannoso coincide con quello in cui si verifica la lesione iniziale del diritto azionato, non con il luogo delle sole conseguenze patrimoniali successive.
- Quando una controversia riguarda condotte illecite realizzate tramite internet, non è sufficiente riferirsi al solo luogo di localizzazione dei server, dovendo considerarsi anche il luogo in cui il danno si produce inizialmente e, per le persone giuridiche, il centro di interessi o la sede della danneggiata.
- Le convenzioni internazionali bilaterali in materia civile possono prevalere sulla legge di diritto internazionale privato interna solo se contengono una disciplina realmente incompatibile; in difetto, trovano applicazione le regole ordinarie di collegamento.
- Le clausole convenzionali che disciplinano il riconoscimento delle sentenze straniere non sempre costituiscono, di per sé, criteri autonomi di giurisdizione nel giudizio introduttivo.
- La riserva di giurisdizione prevista per le azioni di proprietà industriale riguarda le controversie sulla validità, esistenza o decadenza del titolo, non le domande risarcitorie per violazione del diritto di privativa.
- L'hosting provider che svolga un ruolo attivo nella gestione, indicizzazione, selezione o sfruttamento commerciale dei contenuti non può beneficiare della mera esenzione prevista per il prestatore passivo dei servizi della società dell'informazione.
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