Cassazione Penale, Ordinanza n. 08470/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato a pena ritenuta di giustizia per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Prima della decisione, l'imputato ha depositato una dichiarazione sottoscritta con cui ha formalmente rinunciato al ricorso. La Corte ha quindi rilevato che la rinuncia ha determinato l'inammissibilità dell'impugnazione di legittimità e ha applicato le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia dell'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali, oltre che di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha richiamato il principio per cui l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le diverse cause di inammissibilità, sicché la sanzione pecuniaria consegue anche quando l'inammissibilità sia pronunciata ai sensi dell'art. 591 c.p.p., incluso il caso di rinuncia all'impugnazione.
Norme richiamate
La disposizione sulla condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende opera per tutte le ipotesi di inammissibilità, senza distinzione tra le diverse cause.
È richiamato come ipotesi di inammissibilità dichiarata nel giudizio di legittimità, che non esaurisce però il campo applicativo dell'art. 616 c.p.p.
Comprende anche la rinuncia all'impugnazione, che costituisce causa di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- L'art. 616 c.p.p. si applica a tutte le forme di inammissibilità del ricorso per cassazione, incluse quelle derivanti da rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende discende dall'inammissibilità del ricorso e può essere parametrata alla causa dell'inammissibilità e alla colpa del ricorrente nell'attivazione del mezzo di impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08365/2025 del 28/02/2025
- ordinanza_penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08371/2025 del 28/02/2025
- ordinanza_penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08394/2025 del 28/02/2025
- ordinanza_penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08405/2025 del 28/02/2025
- ordinanza_penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08422/2025 del 28/02/2025
- ordinanza_penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08423/2025 del 28/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →