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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06999/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non risulta dalla presente ordinanza alcuna modifica del merito della condanna pronunciata in appello, che resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo dell'11 marzo 2025. L'unico motivo dedotto riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche: la difesa sosteneva, in sostanza, che il giudizio negativo sul punto fosse erroneo. La Corte di cassazione rileva però che la censura non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva fondato il diniego sui precedenti dell'imputato e aveva reso una motivazione ritenuta sufficiente e non illogica.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che censuri il diniego delle attenuanti generiche deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; una critica meramente assertiva o non aderente alla ratio decidendi non è ammissibile in cassazione.
  • Il giudizio di merito sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità quando sia sorretto da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, specie se ancorata ai precedenti penali dell'imputato.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso determina, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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