Cassazione Penale, Sentenza n. 22045/2026 del 15/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di merito contestando: 1) la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati (capi 6, 7, 8) ritenendo non applicabile la disciplina introdotta dalla c.d. legge Orlando; 2) la revoca, disposta dalla Corte territoriale, della sospensione condizionale della pena (per Creo) senza adeguata motivazione e in violazione del divieto di reformatio in peius; 3) il travisamento della prova e la mancata acquisizione di documentazione decisiva (carte di circolazione, fatture, documenti fiscali) e la valorizzazione di dichiarazioni di secondo piano; 4) la errata qualificazione di Temperini quale pubblico ufficiale; 5) la mancanza dell’elemento soggettivo del dolo e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato nel complesso i ricorsi: per Creo Elia ha accolto il motivo relativo alla revoca della sospensione condizionale della pena (la sentenza d'appello non motivava la revoca), annullando la sentenza impugnata limitatamente a tale punto e rinviando per nuovo esame alla Corte d'appello di Perugia; per il resto il ricorso di Creo è stato rigettato. Il ricorso di Temperini Erminia è stato integralmente rigettato: confermata la qualifica di pubblico ufficiale, il giudizio di responsabilità e la motivazione sulla sussistenza del dolo; Temperini è condannata al pagamento delle spese processuali. La Corte ha inoltre richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite e la pronuncia della Corte costituzionale (sent. n.38/2026) in tema di applicabilità della disciplina sulla sospensione/cessazione della prescrizione alle fattispecie commesse nel periodo rilevante, con la conseguenza che per i fatti commessi nel gennaio 2018 resta applicabile la disciplina introdotta dalla legge n.103/2017 e non si verifica l'estinzione per prescrizione dei reati contestati.
Norme richiamate
art. 159 cod. pen. (testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 (legge 103/2017) si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della norma (3/8/2017-31/12/2019); nel caso in esame i reati del gennaio 2018 rientrano in tale periodo, perciò non si è verificata l'estinzione per prescrizione.
legge 27 novembre 2021, n. 134 (art. 161-bis cod. pen. e altre modifiche)
legge n. 134/2021; art. 161-bis cod. pen.
La riforma del 2021 ha introdotto un regime diverso (cessazione del corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado) ma la Corte ha ritenuto che tale disciplina non sia applicabile retroattivamente ai reati commessi sotto la vigenza della legge 103/2017.
Sentenza Corte Costituzionale n. 38 del 23/03/2026
Corte costituzionale, sent. n. 38/2026
La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni sollevate contro l'interpretazione delle Sezioni Unite, confermando la legittimità costituzionale dell'orientamento che applica la disciplina 2017 ai reati commessi nel suo periodo di vigenza e che la riforma successiva non è più favorevole in senso retroattivo.
art. 164, comma 4, cod. pen.
Richiamato indirettamente rispetto al potere di revoca della sospensione condizionale; la Corte ha sottolineato che la revoca d'ufficio in sede d'appello, senza motivazione e in assenza di impugnazione, è vietata e va valutata secondo i limiti del principio devolutivo.
Sez. U. n. 36460 del 30/05/2024 (Zangari)
Sez. U. n. 36460 del 30/05/2024
La giurisprudenza di legittimità indica che il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale in presenza di causa ostativa ignota al primo grado; il giudice d'appello non ha poteri ufficiosi di revoca se non si è pronunciato sul punto in sede di impugnazione.
d.P.R. n. 358 del 2000, art. 4
L'operatore dello sportello telematico dell'automobilista (STA) ha il compito di verificare idoneità, completezza e conformità della documentazione e costituisce, nell'iter di immatricolazione, parte integrante del procedimento che sfocia nella produzione del documento: tali attività possono integrare la qualifica di pubblico ufficiale quando il rilascio dell'atto si fonda su dati attestati dall'operatore.
art. 110, 479, 640 cod. pen. e artt. di falso ideologico e truffa citati
art. 110, art. 479, art. 640 comma 2 cod. pen.
I capi di imputazione riguardavano concorso in reato (art.110) e reati di falso e truffa con riferimento a documenti di immatricolazione; la Corte ha ritenuto sussistenti gli indici di responsabilità e la rilevanza delle falsità documentali come presupposto logico-giuridico per il rilascio degli atti pubblici.
Massime di principio
- La disciplina sulla sospensione/cessazione della prescrizione va valutata alla luce del periodo temporale dei fatti: le modifiche legislative successive non si applicano retroattivamente se la normativa precedente è più favorevole all'imputato secondo la valutazione complessiva.
- La revoca della sospensione condizionale della pena richiede motivazione chiara: il giudice d'appello non può revocare d'ufficio senza che la questione sia stata oggetto di impugnazione e senza valutazione motivata; eventuali revoche per cause emerse successivamente possono spettare al giudice dell'esecuzione.
- La qualifica di pubblico ufficiale per il titolare dello sportello telematico dell'automobilista si determina sulla base delle funzioni effettivamente svolte nell'iter di immatricolazione: la raccolta, verifica e trasmissione documentale che concorre alla produzione dell'atto pubblico può integrare la qualifica e far ricadere sulla condotta responsabilità per falso ideologico in atto pubblico.
- In sede di cassazione il sindacato sul 'travisamento della prova' è limitato: occorre dimostrare in modo specifico e inequivoco che un dato probatorio, rilevante e decisivo, sia stato trasposto in modo materialmente errato o omesso; non è consentita una rivalutazione libera delle prove di merito.
- Per sostenere l'allegata falsità di atti (es. carte di circolazione, fatture), la difesa deve puntare su riscontri documentali concreti: la semplice mancata convinzione del giudice non sostituisce la prova della falsità dell'atto.
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