Cassazione Penale, Sentenza n. 35233/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per revisione ai sensi dell'art. 630 c.p.p., fondato sulla deposizione di Kula Arben raccolta dal difensore. Il ricorrente deduceva che tale deposizione costituiva una "prova nuova" non valutata dal giudice e che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che la prova non fosse nuova perché la presenza del teste sul luogo del delitto era già nota. Inoltre censurava che la Corte d'appello avesse effettuato un'anticipata valutazione di attendibilità delle dichiarazioni nella fase preliminare di ammissibilità, anziché limitarsi a verificare la non manifesta infondatezza e la mera idoneità della prova a influire sulla decisione rescindente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo unico, affermando che per "prova nuova" ai fini dell'art. 630 lett. c) c.p.p. rilevano non solo le prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza definitiva, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio o acquisite ma non valutate, anche implicitamente, purché non si tratti di prove già dichiarate inammissibili o ritenute superflue. La Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Genova, perché valuti nuovamente, in diversa composizione, la preliminare delibazione sull'ammissibilità (non manifesta infondatezza) dell'istanza di revisione, evitando l'anticipata valutazione di merito della credibilità delle dichiarazioni.
Norme richiamate
La norma ammette la revisione anche sulla base di "prova nuova": la Corte indica che per "prova nuova" devono intendersi non solo le prove sopravvenute, ma anche quelle non acquisite o acquisite ma non valutate dal precedente giudice, a meno che non siano state dichiarate inammissibili o superflue.
comma 2 (rinvio ad altra Corte di appello)
La disposizione prevede il rinvio ad altra Corte di appello in caso di annullamento con rinvio per il giudizio rescissorio; la Cassazione chiarisce che, per la sola fase preliminare di delibazione sull'ammissibilità, gli atti possono essere rimessi alla stessa Corte territoriale per un rinnovato esame.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020 (Euleteri, Rv. 279068); Sez. 4, n. 25862 del 15/03/2019 (Rv. 276372); Sez. 3, n. 43121 del 17/07/2019 (Franco, Rv. 277176)
Richiamati precedenti di legittimità che definiscono il concetto di "prova nuova" come comprensivo delle prove non valutate nel processo e che precisano i limiti e le modalità del rinvio per annullamento con rinvio.
Massime di principio
- Per "prova nuova" ai fini della revisione non conta solo se il fatto era noto, ma se la prova stessa è stata effettivamente acquisita e valutata nel processo precedente: prova non valutata (anche se nota) può essere rilevante.
- La verifica preliminare di ammissibilità dell'istanza di revisione deve limitarsi a controllare la non manifesta infondatezza e la mera idoneità della prova nuova a incidere sulla decisione (fase di delibazione), evitando valutazioni approfondite di attendibilità o confronto probatorio tipici del merito.
- Se il giudice di merito valuta erroneamente la "novità" di una prova confondendo conoscenza fattuale con acquisizione/valutazione giuridica della prova, la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per un nuovo esame della fase preliminare.
- Le prove già dichiarate inammissibili o ritenute superflue non possono essere invocate come "nuove" ai fini della revisione; invece la mancata considerazione di una prova per negligenza o dolo del condannato può rilevare sotto il profilo della riparazione ma non esclude di per sé l'ammissibilità della prova ai fini della revisione.
- Nelle istanze di revisione conviene documentare specificamente in che modo la prova non è stata acquisita o non è stata valutata nel giudizio precedente e evitare nel merito argomentazioni di credibilità che dovranno essere trattate solo in sede rescindente.
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