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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45945/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta sottoposizione a misure cautelari dal 7/03/2014 al 25/03/2015 (custodia e arresti domiciliari) dopo indagini per presunte estorsioni e furto nei confronti di Salvatore Crisci; la ricorrente era stata poi assolta con sentenza del 25/03/2015 perché il fatto non sussiste.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso della Gazzillo, annullando l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva escluso il diritto all'indennizzo ritenendo sussistente colpa grave dell'interessata. La Cassazione ha censurato la decisione territoriale per avere dedotto la colpa grave dalla presunta 'reticenza' della Gazzillo sull'episodio del 3 gennaio 2014 senza verificare che lei conoscesse fatti idonei a elidere il valore indiziante né indicare quali specifiche informazioni siano state omesse; inoltre ha ricordato che l'assoluzione per contraddittorietà delle prove non consente di desumere automaticamente dolo o colpa grave. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame; la regolazione delle spese del giudizio di legittimità è demandata alla Corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma sul diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione; la Cassazione richiama che il diritto all'indennizzo è escluso se l'indagato ha concorso con condotta dolosa o con colpa grave a determinare o mantenere la privazione della libertà.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    "perché il fatto non sussiste"

    Motivazione dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale, rilevante ai fini del processo di riparazione: la sentenza di merito ha assolto perché il fatto non sussiste, ossia per mancanza di prova della responsabilità.

  • Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il giudizio per riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale ma l'indennizzo non può assolvere chi con dolo o colpa grave ha causato la detenzione; il controllo è ex ante rispetto al quadro indiziario disponibile al giudice della cautela.

  • Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)

    Principio che il giudice della riparazione valuta se il comportamento processuale o extraprocessuale dell'imputato abbia contribuito a creare o mantenere l'apparenza di fondatezza degli indizi.

  • Giurisprudenza sul valore della reticenza e del mendacio (Maggi, Berdicchia, Pedetta, Marzola e altri)

    Ripresa costante del principio secondo cui la reticenza o il mendacio dell'imputato possono integrare dolo o colpa grave solo se chi mente avrebbe potuto fornire indicazioni specifiche e sconosciute agli investigatori tali da eliminare il valore indiziante degli elementi già acquisiti; deve essere dimostrato il nesso causale tra la menzogna/omissione e il sorgere o il permanere della misura cautelare.

Massime di principio

  • Il giudizio per l'equa riparazione è autonomo rispetto al processo penale ma non può ignorare i fatti accertati o non negati nel giudizio di merito: non si può ritenere colpevole chi sia stato assolto per contraddittorietà delle prove senza specifiche emergenze che dimostrino il suo contributo doloso o da grave colpa alla instaurazione o al mantenimento della custodia.
  • La reticenza o il mendacio dell'indagato rilevano ai fini dell'esclusione dell'indennizzo solo se l'imputato ha omesso di comunicare circostanze precise e sconosciute agli investigatori che, se dette, avrebbero potuto annullare il valore indiziante degli elementi raccolti e quindi evitare la misura cautelare; occorre dimostrare il nesso causale tra omissione/menzogna e la misura.
  • L'assoluzione 'perché il fatto non sussiste' o per contraddittorietà delle prove non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione deve verificare ex ante se, al momento dell'adozione della cautela, sussisteva apparenza di fondatezza e se il comportamento del ricorrente ha contribuito in modo grave e colpevole a quella apparenza.
  • Eventuali deficit psichici o condizioni personali dell'indagato, se rilevanti, devono essere valutati e provati nel giudizio di riparazione, perché possono influire sulla valutazione della colpa grave o dell'imputabilità di una reticenza.
  • In caso di dubbio o di mancata individuazione di elementi specifici che colleghino la condotta del ricorrente al mantenimento della misura, il giudice deve favorire la reintegrazione del diritto all'indennizzo e motivare con rigore l'eventuale esclusione.

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