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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35386/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare e respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà, relative a una pena residua di quattro anni e ventuno giorni di reclusione, indicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 19 dicembre 2025. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità dell’ordinanza per omessa notifica a uno dei difensori di fiducia del decreto di fissazione dell’udienza camerale. In particolare, la notifica era stata effettuata al solo difensore fiduciario, mentre non era stata notificata all’altro difensore che aveva assistito il condannato nel giudizio di merito e al quale era stato notificato l’ordine di esecuzione con sospensione. Il ricorrente sosteneva che, in assenza di una diversa nomina per la fase esecutiva, il difensore del giudizio di merito dovesse essere destinatario dell’avviso. Il pubblico ministero aveva chiesto il rigetto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo. Consultati gli atti, ha accertato che il condannato era stato assistito nel giudizio di merito da due difensori, che non risultava una modifica del collegio difensivo dopo la notifica dell’ordine di esecuzione e che l’avviso dell’udienza di sorveglianza era stato notificato a uno soltanto di essi. Ha ribadito che, in mancanza di una diversa nomina dell’interessato, nel procedimento di sorveglianza conseguente alla sospensione dell’esecuzione il difensore legittimato a partecipare è quello che ha assistito il condannato nella fase di cognizione; la nomina d’ufficio nell’ambito della procedura non può sostituirlo. La notificazione incompleta ha impedito la regolare instaurazione del contraddittorio. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo giudizio e per la corretta instaurazione del contraddittorio camerale.

Norme richiamate

  • art. 656, commi 1, 5, 6 e 10 c.p.p.

    A seguito dell'istanza derivante dall'ordine di esecuzione sospeso, l'art. 656, commi 1, 5 e 6, cod. proc. pen. stabiliscono, in combinato disposto, che il provvedimento è notificato al condannato e al difensore nominato per la fase di esecuzione o, in difetto, al difensore che ha assistito il condannato nella fase del giudizio.

    In assenza di una nomina difensiva per la fase esecutiva, la continuità della difesa tecnica impone di fare riferimento al difensore che ha assistito il condannato nel giudizio di merito; il principio vale anche quando, ai sensi del comma 10, è il pubblico ministero a trasmettere gli atti al tribunale di sorveglianza.

  • art. 666, comma 3 c.p.p.

    Ciò perché si tratta di arresto che riguarda un’ipotesi differente e che trova la sua base logico-giuridica sulla considerazione per cui l'art. 666, comma 3, cit., applicabile, ai sensi dell'art. 678, comma 1, cod. proc., ai procedimenti del tribunale di sorveglianza, stabilisce che il presidente del tribunale fissa l'udienza nominando un difensore di ufficio all'interessato che sia privo di un legale di fiducia.

    La nomina d’ufficio prevista per l’interessato privo di un difensore di fiducia non consente, nel caso esaminato, di sostituire il difensore del giudizio di merito che, in mancanza di una diversa nomina, deve ricevere l’avviso.

  • art. 678, comma 1 c.p.p.

    Ciò perché si tratta di arresto che riguarda un’ipotesi differente e che trova la sua base logico-giuridica sulla considerazione per cui l'art. 666, comma 3, cit., applicabile, ai sensi dell'art. 678, comma 1, cod. proc., ai procedimenti del tribunale di sorveglianza, stabilisce che il presidente del tribunale fissa l'udienza nominando un difensore di ufficio all'interessato che sia privo di un legale di fiducia.

    La disciplina dell’art. 666, comma 3, è applicabile ai procedimenti davanti al tribunale di sorveglianza, ma la nomina d’ufficio riguarda l’interessato privo di un legale di fiducia e non elimina la necessità di notificare l’avviso al difensore del giudizio di merito quando non vi sia una diversa nomina.

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza conseguente alla sospensione dell’ordine di esecuzione, se l’interessato non ha nominato un diverso difensore per la fase esecutiva, l’avviso di fissazione dell’udienza deve essere notificato al difensore che lo ha assistito nel giudizio di merito.
  • La regola della continuità della difesa tecnica si applica anche quando il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza è attivato dalla trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero ai sensi dell’art. 656, comma 10, c.p.p.; non è consentito sostituire il difensore legittimato con un difensore nominato d’ufficio nell’ambito della stessa procedura.
  • L’omessa notificazione dell’avviso al difensore del giudizio di merito, in mancanza di una diversa nomina, determina l’irregolare instaurazione del contraddittorio camerale e comporta l’annullamento dell’ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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