Cassazione Penale, Ordinanza n. 36845/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che i motivi fossero non specifici, apparenti e comunque, quanto al trattamento sanzionatorio, manifestamente infondati. La decisione di merito di condanna per truffa resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Taranto, articolava due motivi: con il primo deduceva violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità per truffa; con il secondo censurava il trattamento sanzionatorio e l'applicazione delle aggravanti di cui agli artt. 61, n. 7, e 99, comma 4, c.p. La Corte di cassazione rileva che entrambe le doglianze si risolvono in mere contestazioni di fatto e nella pedissequa reiterazione di censure già svolte in appello e disattese dal giudice di merito, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata. Quanto alla pena, la doglianza è ritenuta anche generica e manifestamente infondata, perché la determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da adeguata motivazione ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto la motivazione di merito è giudicata congrua, con richiamo alla sussistenza della condotta tipica, dell'elemento soggettivo e alla rilevante entità del danno desunta dal valore complessivo della merce rimasta impagata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come titolo di reato oggetto del giudizio di legittimità; la Corte prende atto della motivazione di merito sulla sussistenza della condotta tipica e dell'elemento soggettivo.
Aggravante contestata e ritenuta applicabile in merito, con motivazione richiamata dalla Corte di cassazione.
Recidiva aggravata contestata e oggetto di censura nel ricorso; la Corte non ne rivaluta il merito perché le doglianze sono generiche e di fatto.
Richiamato quale parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.
Richiamato quale parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una mera rilettura del merito o nella pedissequa reiterazione delle doglianze già formulate in appello e disattese dal giudice di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non sviluppi una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti.
- La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se manca o è del tutto illogica la motivazione nei limiti consentiti.
- Quando la sentenza di merito indica gli elementi ritenuti decisivi per la responsabilità e per il trattamento sanzionatorio, il controllo di legittimità non può sostituire la valutazione del giudice di merito con una propria diversa apprezzazione del materiale probatorio.
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