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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47016/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 18/03/2022 per violazione ed errata applicazione dell'art. 23 del d.l. 9/11/2020, n.149 in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. Il ricorrente, condannato in primo grado per il delitto di cui all'art. 624 c.p., deduce che la Corte d'Appello ha deciso l'appello in camera di consiglio non partecipata il 18/03/2022 impedendo la partecipazione dell'imputato e del difensore, posto che il decreto di fissazione dell'udienza originaria (7/12/2021) era stato notificato con termine inferiore a quello previsto (20 giorni) e la richiesta di trattazione orale inviata dal difensore via PEC il 01/12/2021 non sarebbe stata adeguatamente considerata.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto inizialmente sussistente un errore in procedendo per la notifica tempestiva del decreto, ma ha rilevato che il difensore aveva comunque trasmesso via PEC il 01/12/2021 una richiesta (anche se indicata confusamente) di trattazione orale, conforme all'art. 23 d.l. n.149/2020, tenuto conto della tardiva notifica. Dopo il rinvio disposto il 7/12/2021 la richiesta non doveva essere reiterata, essendo riferita alla decisione dell'appello e non alla singola udienza. Inoltre, la difesa ha poi depositato conclusioni scritte per l'udienza del 18/03/2022, sicché la Corte ha ritenuto che vi sia stata un'accettazione implicita della trattazione cartolare e una rinuncia all'istanza di trattazione orale; tale comportamento ha sanato l'eventuale nullità ai sensi dell'art. 183, lett. a) c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 23 d.l. 9 novembre 2020, n.149 (poi art.23-bis legge 18/12/2020, n.176)

    Ha introdotto la disciplina emergenziale per la decisione dei giudizi di appello durante la pandemia, prevedendo la possibilità di decidere in camera di consiglio senza intervento delle parti salvo richiesta scritta di discussione orale formulata dal difensore o dal PM entro termine perentorio. La Corte ha interpretato che la richiesta inviata via PEC, anche se effettuata in presenza di tardiva notifica, può soddisfare il requisito temporale e che la richiesta si riferisce alla decisione dell'appello e non alla singola udienza (quindi non va reiterata in caso di rinvio d'ufficio).

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma richiamata in tema di diritto di intervento/assistenza/partecipazione dell'imputato e del difensore, che il ricorrente lamentava violata; la Corte ha valutato tale diritto alla luce della disciplina emergenziale (art. 23) e degli atti compiuti dalla difesa.

  • art. 601, comma 3 c.p.p.

    Prevede il termine ordinario di notifica del decreto di citazione per l'appello (venti giorni). La Corte ha rilevato la tardiva notifica rispetto a tale termine ma ha ritenuto comunque valida la richiesta di trattazione orale inoltrata dalla difesa nei termini utili ratione temporis considerata la tardività iniziale.

  • art. 161 c.p.p.

    Norma sulla rinnovazione della citazione e comunicazioni al difensore e all'imputato; la Corte ha rilevato che la cancelleria ha rinnovato le comunicazioni con PEC al difensore e all'imputato dopo il rinvio.

  • art. 183, lett. a) c.p.p.

    Disciplina la sanatoria di specifici vizi processuali attraverso comportamenti della parte che ne costituiscono rinuncia implicita. La Corte ha ritenuto che il deposito di conclusioni scritte da parte della difesa abbia implicitamente rinunciato alla richiesta di trattazione orale e abbia quindi sanato la nullità.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna alle spese nel giudizio di cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 23 d.l. n.149/2020 può essere validamente formulata via PEC e, se effettuata nei termini utili considerata una tardiva notificazione, soddisfa il requisito per impedire la decisione non partecipata.
  • La richiesta di discussione orale si riferisce al giudizio di appello nella sua decisione complessiva e non alla singola udienza; perciò non è necessario reiterarla in caso di rinvio o differimento d'ufficio dell'udienza.
  • Se, dopo aver chiesto la trattazione orale, la difesa deposita comunque conclusioni scritte e non insiste espressamente per l'udienza orale, tale comportamento può essere considerato come rinuncia implicita alla trattazione orale e sanare eventuali vizi procedurali (art. 183 lett. a)).
  • In presenza di notifiche tardive è importante inviare tempestivamente via PEC le istanze previste (es. richiesta di trattazione orale) e conservare le ricevute telematiche; se si intende mantenere la partecipazione orale dopo un rinvio, è opportuno reiterare esplicitamente la richiesta per evitare che un successivo deposito cartolare sia interpretato come rinuncia.
  • La violazione formale dei termini di notifica può determinare una nullità rilevante, ma questa può risultare sanata dai comportamenti successivi della parte che dimostrino accettazione della procedura cartolare o rinuncia al diritto di partecipare.

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