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Ordinanza

Ordinanza n. 4423/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento previa sospensione - della determinazione dirigenziale n. 1403 del 30.04.2026, notificata il 04.05.2026, a firma del Direttore dell’Ufficio Tecnico Territoriale dell’ASL Roma 2, con all. n. 1, a firma del responsabile del procedimento per la fase di selezione, ad oggetto: “Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro biennale con n. 4 operatori, suddiviso in 4 lotti, con opzione di proroga per ulteriori due anni, per l'affidamento dell'esecuzione di lavori ed interventi di manutenzione straordinaria, questi compresivi di progettazione esecutiva, oltre a interventi di manutenzione ordinaria edile, negli immobili di proprietà o nella disponibilità della Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Esclusione per anomalia dell'offerta economica”, ovvero dell’esclusione da tutti i quattro lotti nei confronti della CN Costruzioni Generali (doc. n. 1); - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, compresi, ove occorra: - tutti i verbali di gara ancorché non conosciuti, inclusi quelli relativi al sub procedimento di anomalia dell’offerta dei primi classificati in graduatoria per i lotti in questione, ivi compreso quello sfociato nella gravata esclusione; - delle richieste ASL Roma 2 dei primi e secondi giustificativi, datate 24.03.2026 e15.04.2026; - dell’eventuali aggiudicazioni, mai notificate e comunicate, relativamente ai quattro lotti; per l’accertamento del diritto della ricorrente a stipulare con la S.A. l’accordo quadro di cui è causa in subordine, per la condanna della “ASL ROMA 2” al risarcimento per equivalente monetario del danno, subito e subendo, in favore di CN Costruzioni Generali s.p.a., quale conseguenza della gravata esclusione nonché per, per l’annullamento - del diniego del 20.5.2026 opposto dalla S.A. all’istanza di accesso trasmessa dalla CN il 04.05.2026 nonché del diniego di accesso reiterato con provvedimento del 28.05.2026; per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere agli atti richiesti Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da C.n. Costruzioni Generali Spa In Proprio E Quale Capogruppo Del Costituendo Rti Con La Debar Costruzioni S.p.a. il 21/7/2026: per l’annullamento previa sospensione - della determinazione dirigenziale n. 1881 del 17.06.2026 (doc. n. 20), notificata in pari data, a firma del Direttore dell’Ufficio Tecnico Territoriale dell’ASL Roma 2, con cui si è disposta l’aggiudicazione in favore dei primi quattro in graduatoria della “Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro biennale con n. 4 operatori, suddiviso in 4 lotti, con opzione di proroga per ulteriori due anni, per l'affidamento dell'esecuzione di lavori ed interventi di manutenzione straordinaria, questi compresivi di progettazione esecutiva, oltre a interventi di manutenzione ordinaria edile, negli immobili di proprietà o nella disponibilità della Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”; - della determinazione dirigenziale n. 1403 del 30.04.2026, notificata il 04.05.2026, a firma del Direttore dell’Ufficio Tecnico Territoriale dell’ASL Roma 2, con all. n. 1, a firma del responsabile del procedimento per la fase di selezione, ad oggetto: “Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro biennale con n. 4 operatori, suddiviso in 4 lotti, con opzione di proroga per ulteriori due anni, per l'affidamento dell'esecuzione di lavori ed interventi di manutenzione straordinaria, questi compresivi di progettazione esecutiva, oltre a interventi di manutenzione ordinaria edile, negli immobili di proprietà o nella disponibilità della Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Esclusione per anomalia dell'offerta economica”, ovvero dell’esclusione da tutti i quattro lotti nei confronti della CN Costruzioni Generali (doc. n. 1); - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, compresi, ove occorra: - tutti i verbali di gara ancorché non conosciuti, inclusi quelli relativi al sub procedimento di anomalia dell’offerta dei primi classificati in graduatoria per i lotti in questione, ivi compreso quello sfociato nella gravata esclusione nonché quelli sottesi all’impugnata aggiudicazione; - delle richieste ASL Roma 2 dei primi e secondi giustificativi, datate 24.03.2026 e 15.04.2026; - della determinazione dirigenziale n. 1846 del 15.06.2026, citata nella determina n. 1881/2026. per l’accertamento del diritto della ricorrente a stipulare con la S.A. l’accordo quadro di cui è causa in subordine, per la condanna della “ASL ROMA 2” al risarcimento per equivalente monetario del danno, subito e subendo, in favore di CN Costruzioni Generali s.p.a., quale conseguenza della gravata esclusione nonché per, per l’annullamento - del diniego del 20.5.2026 opposto dalla S.A. all’istanza di accesso trasmessa dalla CN il 04.05.2026 nonché del diniego di accesso reiterato con provvedimento del 28.05.2026; per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere agli atti richiesti.

Giustizia amministrativa202606445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione per anomalia dell’offerta da tutti i quattro lotti di una procedura aperta per un accordo quadro di lavori di manutenzione, nonché successiva aggiudicazione e dinieghi di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, l’esclusione dalla procedura disposta per anomalia dell’offerta economica, la successiva aggiudicazione in favore dei primi quattro classificati e gli atti presupposti, chiedendo anche l’accertamento del diritto alla stipula dell’accordo quadro e, in subordine, il risarcimento del danno. Ha inoltre contestato i dinieghi opposti dalla stazione appaltante alle istanze di accesso agli atti di gara. Nella fase cautelare la ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti impugnati. Dal testo emerge che la contestazione riguardava, in particolare, l’inclusione dei costi della manodopera nelle spese generali e la successiva precisazione relativa all’impiego di 60 operai, inizialmente indicati come stabili per l’intero biennio e poi qualificati come capacità massima flessibile, con impiego pari a circa il 50% del teorico.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che l’inserimento dei costi della manodopera nelle spese generali potesse essere ammesso, al più, per costi non distintamente indicati nell’offerta e comunque accessori, mentre nel caso concreto tale modalità era utilizzata per coprire 15 figure professionali indicate nell’offerta tecnica come struttura tecnico-organizzativa dedicata, con mansioni specifiche e impiego continuativo. Il Collegio ha inoltre qualificato come modifica postuma e quindi inammissibile dell’offerta la diversa indicazione dei 60 operai, dapprima dichiarati stabili per tutto il biennio e successivamente descritti come capacità massima flessibile con impiego al 50% circa. Quanto al periculum in mora, il TAR lo ha escluso, rilevando che l’affidamento riguardava un accordo quadro e che il danno prospettato risultava risarcibile per equivalente. La trattazione del merito è stata fissata al 6 ottobre 2026. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.500 euro per la fase cautelare in favore di ciascuna parte resistente costituita.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto il TAR ha respinto la richiesta di sospensione per insussistenza del periculum in mora e per la valutata infondatezza delle contestazioni considerate in sede cautelare.

Massime di principio

  • In una procedura di gara, l’inserimento dei costi della manodopera nelle spese generali può essere ammesso soltanto per costi non distintamente indicati nell’offerta e comunque accessori; non è ammissibile quando tale imputazione serve a coprire personale indicato nell’offerta tecnica come struttura organizzativa dedicata, con mansioni specifiche e impiego continuativo.
  • Costituisce modifica postuma dell’offerta, inammissibile dopo la presentazione, la trasformazione di un dato quantitativo inizialmente dichiarato come stabile per l’intera durata dell’accordo quadro in una mera capacità massima flessibile, con impiego effettivo ridotto rispetto a quello originariamente prospettato.
  • Nel giudizio cautelare relativo all’affidamento di un accordo quadro, il periculum in mora può essere escluso quando il pregiudizio dedotto sia suscettibile di integrale ristoro per equivalente e non siano prospettate conseguenze irreversibili derivanti dalla mancata sospensione.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCosti della manodopera e oneri di sicurezzaOfferta indeterminata, condizionata o in aumento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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