Cassazione Penale, Ordinanza n. 18185/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 c.p.p. nella formulazione introdotta dalla legge n. 103 del 2017. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice riesame)
La controversia
La vicenda riguarda la richiesta di restituzione di dispositivi informatici e telefoni cellulari, rigettata dal giudice competente e poi gravata davanti al Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Ancona, che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. Avverso tale decisione il soggetto interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione. Il motivo decisivo della Corte non attiene al merito della misura reale, ma alla legittimazione processuale del ricorrente: il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché proposto personalmente da soggetto non legittimato, alla luce dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere proposto nei modi previsti dalla norma vigente dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017; il ricorso personale da parte di soggetto non legittimato è inammissibile.
È richiamata come fonte della nuova formulazione dell'art. 613 c.p.p., in vigore dal 3 agosto 2017, rilevante ai fini della legittimazione al ricorso personale.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente è inammissibile quando la legge richiede una specifica legittimazione tecnica o processuale del proponente e tale requisito difetta.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali.
- Quando la causa di inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente, la Corte può disporre anche il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Le regole sulla legittimazione all'impugnazione devono essere verificate in base alla disciplina vigente al momento del ricorso, tenendo conto delle modifiche normative intervenute.
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