Sentenza n. 6734/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 1209/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione IV, che aveva accolto il ricorso contro il diniego parziale di accesso a relazioni interne utilizzate per predisporre la difesa dell'ente in un giudizio lavoristico
Esito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La dipendente della Stazione Zoologica Anton Dohrn aveva promosso un giudizio davanti al Tribunale di Napoli – Sezione lavoro per ottenere il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori e il conseguente trattamento retributivo. Nel corso di tale controversia aveva chiesto l'accesso alle relazioni predisposte dai responsabili degli uffici sulle mansioni svolte. L'ente aveva inizialmente negato l'accesso richiamando la natura defensionale della documentazione, ma aveva successivamente trasmesso alcune relazioni e negato l'ostensione delle restanti, ritenendole coperte da segreto o divieto di divulgazione ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 200 del 1996. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo non dimostrata la diversità di disciplina tra le relazioni ostese e quelle non ostese. In appello, la Stazione Zoologica ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. n. 241/1990, dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 200/1996 e dell'art. 24 Cost., sostenendo che le relazioni non costituivano documenti formati nell'ambito dell'attività amministrativa ostensibile, ma corrispondenza e materiale informativo acquisito per predisporre la difesa dell'ente nel giudizio pendente, quindi sottratto all'accesso in quanto coperto dal segreto professionale e dalla riservatezza dell'attività difensiva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso originario della dipendente. Il Collegio ha chiarito che l'art. 24 della l. n. 241/1990 esclude dall'accesso i documenti coperti da segreto o da divieto di divulgazione e garantisce l'accesso difensivo quando la conoscenza del documento sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici. Il diritto di accesso difensivo prevale sulle esigenze di riservatezza nei limiti e secondo le modalità necessarie alla tutela giurisdizionale; in mancanza di una concreta esigenza difensiva manifestata mediante la procedura di accesso, prevalgono invece le esigenze di riservatezza. Nel caso concreto, le relazioni erano state richieste ai responsabili degli uffici con identico oggetto e con espresso riferimento al ricorso pendente, allo scopo di consentire all'ente di verificare le allegazioni della dipendente e di costituirsi tempestivamente nel giudizio lavoristico. Esse erano quindi funzionali alla predisposizione della strategia difensiva e rientravano nella corrispondenza connessa all'attività processuale e all'Avvocatura dello Stato. Per tale ragione non potevano essere ostese, essendo coperte dal segreto professionale e dal divieto di divulgazione richiamato dall'art. 2 del D.P.C.M. n. 200/1996. La circostanza che alcune relazioni analoghe fossero state depositate nel giudizio lavoristico non comportava l'obbligo di ostendere anche le altre. Le spese del doppio grado sono state compensate per la particolarità e novità della questione.
Norme richiamate
artt. 22, 24 e 25 l. n. 241/1990
"Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ... e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo ... e dalle pubbliche amministrazioni ..."; "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".
L'accesso difensivo è garantito quando la conoscenza del documento è necessaria alla tutela di interessi giuridici, ma non elimina i limiti derivanti dal segreto professionale e dalla documentazione formata per la strategia processuale dell'amministrazione.
art. 2 D.P.C.M. n. 200 del 2 gennaio 1996
Le relazioni e la corrispondenza formate per l'attività defensionale dell'amministrazione e per la predisposizione della strategia processuale rientrano tra i documenti coperti da segreto o divieto di divulgazione e sono sottratte all'accesso.
art. 24 Cost.
La tutela giurisdizionale effettiva giustifica l'accesso difensivo, ma il bilanciamento con altri interessi costituzionalmente rilevanti non comporta l'ostensione di documenti formati per la strategia difensiva della controparte.
La disciplina delle classifiche di segretezza non sopprime l'accesso difensivo e attribuisce all'autorità giudiziaria un ruolo di garanzia nell'equilibrio tra riservatezza e difesa; la decisione riguarda tuttavia documenti coperti da segreto di Stato o da specifiche classificazioni.
art. 42, comma 8, l. n. 124/2007
Per i documenti classificati non coperti da segreto di Stato, l'accesso a fini difensivi può essere esercitato mediante sola visione, senza estrazione di copia.
art. 13 R.D. n. 1611/1933
Il segreto professionale dei difensori legali tutela i documenti dell'Avvocatura dello Stato e la connessa corrispondenza, sottraendoli all'obbligo di ostensione.
Massime di principio
- Le relazioni e le comunicazioni formate dall'amministrazione, dopo l'insorgenza di un contenzioso o di una situazione concretamente idonea a sfociare in giudizio, allo scopo di acquisire elementi per la difesa e predisporre la strategia processuale, rientrano nella corrispondenza defensionale e sono sottratte all'accesso documentale.
- L'accesso difensivo previsto dall'art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990 prevale sulle esigenze di riservatezza soltanto quando la conoscenza dei documenti sia concretamente necessaria per curare o difendere interessi giuridici; non consente invece di acquisire documenti formati per la strategia difensiva della controparte.
- La circostanza che l'amministrazione abbia depositato in giudizio alcune relazioni acquisite per la difesa non determina automaticamente l'obbligo di ostendere ulteriori relazioni aventi analoga origine e rimaste estranee al deposito processuale.
- La corrispondenza con l'Avvocatura dello Stato e i documenti connessi all'attività processuale sono tutelati dal segreto professionale e possono essere sottratti all'accesso quando risultino funzionalmente collegati alla predisposizione della difesa dell'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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