Cassazione Penale, Ordinanza n. 16846/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva confermato la proroga del regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il soggetto sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo contro il decreto ministeriale del 4 dicembre 2023, con il quale era stata ulteriormente prorogata la sottoposizione al regime speciale già disposto nel 2015. La difesa ha dedotto un vizio di motivazione per evidente illogicità, sostenendo che non sussistessero più, o comunque non fossero adeguatamente motivate, le condizioni giustificatrici della permanenza e attualità del regime differenziato. La Corte osserva però che il ricorso contro il provvedimento del Tribunale di sorveglianza in tema di applicazione o proroga del 41-bis è ammesso solo per violazione di legge, con il solo limite del controllo sulla totale carenza di motivazione; pertanto il motivo, incentrato su un vizio motivazionale non consentito, è inammissibile. La Corte aggiunge che il Tribunale aveva comunque svolto un esame non apparente dei parametri rilevanti per valutare l'attualità del collegamento con l'associazione criminale di riferimento.
Norme richiamate
Avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza in materia di applicazione o proroga del regime differenziato è ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge; il controllo sulla motivazione è limitato alla sola assoluta carenza o apparenza radicale della motivazione.
art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen.
La Corte richiama la norma come fondamento del perimetro devolutivo del ricorso per cassazione contro le decisioni sulla proroga del regime speciale.
Per la proroga del regime differenziato è necessario verificare che la capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale di riferimento non sia venuta meno, alla luce di parametri predeterminati e di indici fattuali sintomatici dell'attualità del pericolo.
Massime di principio
- Contro il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che dispone o proroga il regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. il ricorso per cassazione è esperibile soltanto per violazione di legge, non anche per mere censure di illogicità della motivazione.
- Nel sindacato di legittimità sulle decisioni relative al 41-bis, la motivazione è censurabile solo quando manchi del tutto o sia talmente carente da risultare incomprensibile il percorso giustificativo del provvedimento.
- Ai fini della proroga del regime differenziato è sufficiente accertare la perdurante capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza, mediante la valutazione di parametri quali il profilo criminale, il ruolo associativo, la persistente operatività del sodalizio e l'eventuale emersione di nuove condotte rilevanti.
- La motivazione sul mantenimento del 41-bis è adeguata quando richiama e valorizza indici fattuali concreti dell'attualità del pericolo di collegamenti con l'ambiente criminale esterno.
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