Cassazione Civile, Ordinanza n. 31569/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte dei controricorrenti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. In considerazione dell'adesione dei controricorrenti alla rinuncia, non è stata pronunciata condanna alle spese, ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Il giudizio trae origine da un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Corte d'appello di Bologna. Nel corso del procedimento di legittimità, le ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso; i controricorrenti hanno dichiarato di accettare tale rinuncia. Non emergono dal testo i fatti sostanziali della controversia decisa nei gradi di merito, né i motivi specifici di censura proposti nel ricorso originario, perché la decisione si arresta alla declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, ove accettata dal controricorrente, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione; in tal caso non viene pronunciata la condanna alle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In presenza di accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, la Corte non deve provvedere alla condanna alle spese del giudizio di cassazione.
- Quando la decisione si fonda esclusivamente su rinuncia e accettazione, non viene esaminato il merito delle censure proposte nel ricorso.
Come è indicizzato
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