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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44168/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta, formulata dall'imputato in sede di opposizione a decreto penale di condanna, di applicazione della pena ai sensi dell'art.444 c.p.p. e aveva, contestualmente, dichiarato l'esecutività del decreto opposto e disposto la trasmissione degli atti all'ufficio di esecuzione penale. Il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) c.p.p., l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 461 e 464 c.p.p., sostenendo che, in caso di rigetto della richiesta di applicazione concordata della pena per incongruità, il giudice non poteva dichiarare immediatamente esecutivo il decreto ma doveva emettere il decreto di giudizio immediato e disporre la prosecuzione del procedimento nelle forme del rito immediato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il vizio dedotto. Ha affermato che la valutazione di incongruità della pena richiesta ai sensi dell'art.444 c.p.p. non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione a decreto penale; una volta proposta opposizione il decreto perde funzione di "condanna anticipata" e costituisce presupposto per l'instaurazione di un giudizio autonomo. Pertanto, il GIP avrebbe dovuto disporre la prosecuzione del procedimento nelle forme del rito immediato (emettendo il decreto di giudizio immediato) e non dichiarare l'esecutività del decreto opposto. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti all'Ufficio GIP del Tribunale per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti)

    La richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art.444, se rigettata per incongruità della sanzione proposta, non determina automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione; il rigetto non può portare di per sé alla dichiarazione di esecutività del decreto quando è stata proposta opposizione.

  • art. 461 c.p.p.

    L'opposizione al decreto penale trasforma il decreto in presupposto per l'avvio di un giudizio autonomo; il decreto penale, una volta oggetto di opposizione, va considerato revocato dal giudice procedente dopo la verifica dell'instaurazione del giudizio.

  • art. 464 c.p.p. (decreto di giudizio immediato)

    In caso di mancato accoglimento della richiesta di applicazione concordata della pena in sede di opposizione al decreto penale, il giudice deve emettere il decreto di giudizio immediato e far proseguire il procedimento nelle forme del rito immediato; non è necessario che il difensore chieda ulteriormente tale prosecuzione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. (motivi di ricorso in cassazione)

    Norma che consente di impugnare in Cassazione per inosservanza o errata applicazione della legge processuale, utilizzata dal ricorrente per censurare la mancata emissione del decreto di giudizio immediato e l'erronea dichiarazione di esecutività del decreto penale.

Massime di principio

  • L'opposizione al decreto penale trasforma il decreto in presupposto per un giudizio autonomo: il decreto non può essere semplicemente reso esecutivo dopo che è stata proposta opposizione.
  • Se in sede di opposizione viene chiesta l'applicazione della pena ai sensi dell'art.444 e tale richiesta viene rigettata per incongruità, il giudice deve disporre la prosecuzione del procedimento tramite decreto di giudizio immediato (art.464 c.p.p.), non dichiarare l'opposizione inammissibile e rendere esecutivo il decreto.
  • Non è necessario che il difensore formuli espressa richiesta di prosecuzione con altro rito: il giudice deve autonomamente disporre la prosecuzione secondo il rito immediato quando la richiesta di applicazione concordata non è accolta.
  • La dichiarazione di esecutività del decreto penale, pronunciata nonostante l'opposizione e in assenza dei presupposti, è viziata e può essere annullata in Cassazione.
  • In presenza di errori procedurali del GIP che incidono sulla prosecuzione del processo (es. mancata emissione del decreto di giudizio immediato), la Corte può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente per il proseguimento.

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