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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38494/2025 del 27/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso il 8 novembre 2024 per mancata trasmissione della nota informativa della Guardia di Finanza del 4 ottobre 2024, richiamata nel decreto. Il Tribunale aveva ritenuto che la successiva nota del 4 dicembre 2024 non potesse sopperire all'omessa produzione della nota originaria perché era una rielaborazione sintetica che congiungeva elementi emersi con la perquisizione e indizi preesistenti, rendendo impossibile verificare se, alla data di emissione del decreto, sussistessero i presupposti di legge. Il Procuratore ha censurato tale decisione come eccesso di formalismo, sostenendo che gli elementi essenziali erano comunque riportati nella nota del 4 dicembre e che il PM poteva estrarre e trasmettere gli elementi rilevanti per la posizione del singolo indagato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ricordato che i ricorsi contro provvedimenti cautelari reali sono ammessi soltanto per violazione di legge e che il controllo si limita a vizio di motivazione inesistente o meramente apparente. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale di Bologna: la nota del 4 dicembre è un seguito della nota del 4 ottobre e contiene anche i risultati della perquisizione, senza distinguere chiaramente gli elementi preesistenti, per cui il collegio del riesame non può svolgere il compito di separare gli indizi ante e post perquisizione. Per questo il ricorso, che non ha affrontato compiutamente tali argomentazioni, è stato dichiarato inammissibile. La decisione precisa inoltre che la parte pubblica è esentata dalle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 324, comma 3, cod. proc. pen.

    Impone l'obbligo del pubblico ministero di trasmettere al giudice gli atti posti a fondamento del decreto impugnato; la Corte ha ritenuto che la trasmissione debba consentire al giudice di verificare la sussistenza dei presupposti al momento dell'adozione del provvedimento, sicché una nota successiva che mescoli elementi anteriori e risultati emersi con la perquisizione non può sostituire l'originaria comunicazione di notizia di reato

  • Principio giurisprudenziale (Sez. U, n. 12 del 28/05/2000, Jakani)

    I ricorsi avverso provvedimenti cautelari reali sono ammissibili solo per violazione di legge; il controllo di legittimità non investe l'adeguatezza argomentativa salvo che la motivazione sia inesistente o del tutto priva dei minimi requisiti di coerenza e completezza

Massime di principio

  • Il pubblico ministero deve trasmettere al giudice tutte le comunicazioni e gli atti a fondamento di un decreto di perquisizione/sequestro; l'omissione può determinare l'annullamento del provvedimento.
  • Una informativa successiva che incorpori risultati emersi con la perquisizione non può essere automaticamente considerata equivalente alla comunicazione originaria: è necessario che sia possibile distinguere gli elementi indiziari anteriori all'adozione del decreto da quelli emersi dopo.
  • La produzione dell'originaria informativa, anche con omissis per le parti riservate, è la soluzione preferibile per consentire al giudice di riesame di verificare la legittimità temporale e sostanziale del decreto.
  • I rimedi in sede di riesame per provvedimenti reali sono limitati ai vizî di legge e alla carenza manifesta di motivazione; le censure devono essere concrete e confrontarsi con le ragioni espresse dal giudice di merito.
  • Per evitare contestazioni formali, il PM dovrebbe, prima dell'adozione o in sede di trasmissione agli organi di controllo, chiarire se le note successive contengono esclusivamente elementi già esistenti alla data del decreto o anche esiti dell'esecuzione, e produrre separatamente le comunicazioni originarie.
  • Se la parte resistente è l'indagato, la decisione favorevole comporta l'annullamento del decreto impugnato; la parte pubblica è generalmente esente dal pagamento delle spese processuali.

Testo integrale

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