Cassazione Penale, Sentenza n. 38494/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso il 8 novembre 2024 per mancata trasmissione della nota informativa della Guardia di Finanza del 4 ottobre 2024, richiamata nel decreto. Il Tribunale aveva ritenuto che la successiva nota del 4 dicembre 2024 non potesse sopperire all'omessa produzione della nota originaria perché era una rielaborazione sintetica che congiungeva elementi emersi con la perquisizione e indizi preesistenti, rendendo impossibile verificare se, alla data di emissione del decreto, sussistessero i presupposti di legge. Il Procuratore ha censurato tale decisione come eccesso di formalismo, sostenendo che gli elementi essenziali erano comunque riportati nella nota del 4 dicembre e che il PM poteva estrarre e trasmettere gli elementi rilevanti per la posizione del singolo indagato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ricordato che i ricorsi contro provvedimenti cautelari reali sono ammessi soltanto per violazione di legge e che il controllo si limita a vizio di motivazione inesistente o meramente apparente. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale di Bologna: la nota del 4 dicembre è un seguito della nota del 4 ottobre e contiene anche i risultati della perquisizione, senza distinguere chiaramente gli elementi preesistenti, per cui il collegio del riesame non può svolgere il compito di separare gli indizi ante e post perquisizione. Per questo il ricorso, che non ha affrontato compiutamente tali argomentazioni, è stato dichiarato inammissibile. La decisione precisa inoltre che la parte pubblica è esentata dalle spese processuali.
Norme richiamate
art. 324, comma 3, cod. proc. pen.
Impone l'obbligo del pubblico ministero di trasmettere al giudice gli atti posti a fondamento del decreto impugnato; la Corte ha ritenuto che la trasmissione debba consentire al giudice di verificare la sussistenza dei presupposti al momento dell'adozione del provvedimento, sicché una nota successiva che mescoli elementi anteriori e risultati emersi con la perquisizione non può sostituire l'originaria comunicazione di notizia di reato
Principio giurisprudenziale (Sez. U, n. 12 del 28/05/2000, Jakani)
I ricorsi avverso provvedimenti cautelari reali sono ammissibili solo per violazione di legge; il controllo di legittimità non investe l'adeguatezza argomentativa salvo che la motivazione sia inesistente o del tutto priva dei minimi requisiti di coerenza e completezza
Massime di principio
- Il pubblico ministero deve trasmettere al giudice tutte le comunicazioni e gli atti a fondamento di un decreto di perquisizione/sequestro; l'omissione può determinare l'annullamento del provvedimento.
- Una informativa successiva che incorpori risultati emersi con la perquisizione non può essere automaticamente considerata equivalente alla comunicazione originaria: è necessario che sia possibile distinguere gli elementi indiziari anteriori all'adozione del decreto da quelli emersi dopo.
- La produzione dell'originaria informativa, anche con omissis per le parti riservate, è la soluzione preferibile per consentire al giudice di riesame di verificare la legittimità temporale e sostanziale del decreto.
- I rimedi in sede di riesame per provvedimenti reali sono limitati ai vizî di legge e alla carenza manifesta di motivazione; le censure devono essere concrete e confrontarsi con le ragioni espresse dal giudice di merito.
- Per evitare contestazioni formali, il PM dovrebbe, prima dell'adozione o in sede di trasmissione agli organi di controllo, chiarire se le note successive contengono esclusivamente elementi già esistenti alla data del decreto o anche esiti dell'esecuzione, e produrre separatamente le comunicazioni originarie.
- Se la parte resistente è l'indagato, la decisione favorevole comporta l'annullamento del decreto impugnato; la parte pubblica è generalmente esente dal pagamento delle spese processuali.
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